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La Corte rigetta il ricorso.


Pubblicato il: 2/13/2020

Gli avvocati Lidia Sgotto Ciabattini, Andrea Uberti e Paolo Tosi hanno rappresentato Intesa San Paolo S.p.A., mentre Luigi Piasentini è stato affiancato dall'avvocato Alfredo Zabeo.

La Corte territoriale di Venezia, con sentenza pubblicata il 25.3.2015, ha confermato la pronunzia n. 1093/2014 resa dal Tribunale della stessa sede, con la quale era stata accolta la domanda proposta da Luigi Piasentini, nei confronti della Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., della quale era dipendente, volta ad ottenere l'accertamento del diritto al computo nel TFR del c.d. premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva aziendale.

La Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che il premio di fedeltà doveva essere computato nella base del calcolo del TFR, in quanto trovava la propria fonte nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo lasso di tempo ed era altresì rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro: per la qual cosa, aveva i requisiti di dipendenza da quest'ultimo e di non occasionalità di cui all'art. 2120 c.c.; inoltre, dalle disposizioni dei CCNL del 1994 e del 1991 non discendeva in modo certo ed inequivoco la volontà di escludere il predetto premio dal TFR, anche in considerazione del fatto che lo stesso era contraddistinto da uno scopo gratificativo ed altresì connesso alla protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Intesa San Paolo S.p.A. (quale società incorporante la Cassa di Risparmio di  Venezia S.p.A.) articolando due motivi, cui resiste con controricorso Luigi Piasentini. Sono state depositate memorie nell'interesse di entrambe le parti; il P.G. non ha formulato richieste.

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.