La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società F.ll Elia SpA.
Pubblicato il: 2/13/2020
Gli avvocati Andrea Uberti, Marco Rossi E Paolo Tosi hanno rappresentato la società F.ll Elia SpA, mentre l'avvocato Daniele Rossi ha affiancato Marco Piserini.
Con sentenza in data 5 luglio 2018, la Corte d'appello di Firenze rigettava il reclamo della F.11i Elia s.p.a. (operante nel settore della movimentazione di autovetture) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 49 I. 92/2012, che aveva accertato l'illegittimità (per violazione dei criteri di scelta) del licenziamento intimato con effetto dal 30 luglio 2016 al dipendente Marco Piserini, all'esito della procedura collettiva avviata dalla società datrice con comunicazione del 17 maggio 2016.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, l'illegittimità del licenziamento per la limitazione della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi (individuati dall'accordo della società datrice con le organizzazioni sindacali del 25 luglio 2016 in numero di quarantasette nel settore handling e pre- delivery-inspection e di tre nel settore officina, in quanto esternalizzati) esclusivamente, in particolare riferimento al primo, a quelli impiegati presso il piazzale dell'unità operativa di Livorno. E ciò sulla sola base del criterio convenzionale dell'esigenza tecnico-organizzativa dell'attività svolta nel settore da dismettere: senza una specifica descrizione, in alcun atto della procedura collettiva avviata, delle lavorazioni svolte nella sede di Livorno né riferimento all'infungibilità di tale personale operaio rispetto al restante della stessa sede, addetto ad altri settori estranei alla riorganizzazione.
Chiarita la differenza, equivocata dalla società reclamante, tra fungibilità (comportante, per l'interscambiabilità dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati, l'ampliamento della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi) e repechage (riguardante la ricollocazione del lavoratore in altro settore aziendale, incompatibile con il licenziamento collettivo), la Corte fiorentina accertava che - stante l'assenza di alcuna precisazione in sede sindacale delle peculiarità delle mansioni lavorative degli addetti all'handling e al pre-delivery-inspection né delle differenti attività conservate negli altri settori aziendali - la mancata dimostrazione, a carico datoriale, dell'infungibilità della posizione professionale del lavoratore con quella di addetti ad altri settori (in applicazione di un criterio "fotografia"), ne avesse precluso il ricorso a quello ulteriore
dell'anzianità, a norma dell'art. 5 I. 223/1991, favorevole al primo a confronto con gli altri colleghi indicati.
Con atto notificato il 24 agosto 2018, la società ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.