La Corte accoglie il ricorso parzialmente.
Pubblicato il: 2/19/2020
Gli avvocati Andrea Uberti e Paolo Tosi hanno rappresentato Trenitalia SpA, mentre gli avvocati Nyranne Moshi, Daniela Palmieri e Ivan Assael hanno affiancato Carbone Maurizio e Mantino Luigi.
Con la sentenza n. 1707 del 2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede in data 17.4.2014 con la quale erano state accolte le domande proposte dai dipendenti Maurizio Carbone e Luigi Mantino nei confronti di Trenitalia spa dirette all'accertamento del loro diritto alla percezione delle indennità previste dall'accordo del 23.6.2005 per il personale della manutenzione dei rotabili, già percepita per il periodo luglio 2005 - ottobre 2009; con la stessa pronuncia era stata, altresì, respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla società volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite a titolo della suddetta indennità sino al mese di ottobre 2009.
I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) le clausole contrattuali, interpretate secondo il criterio letterale, non lasciavano spazio alla tesi propugnata dalla società che l'indennità in questione spettasse solo al personale che operava sui binari e non anche al personale inserito nel ciclo produttivo, come appunto i magazzinieri quali erano i ricorrenti; b) non era facilmente accettabile l'idea che una società come Trenitalia spa, per ben 4 anni, corrispondesse un compenso ai dipendenti per mero errore; c) dal tenore letterale della disposizione si rilevava che il requisito dell'espletamento delle 78 notti era richiesto solo in via teorica; d) comunque l'eccezione, sollevata dalla società, su tale profilo era tardiva ed era stato rispettato il riparto degli oneri probatori.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia spa affidato a si motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Il PG non ha rassegnato richieste scritte. Le parti hanno depositato memorie.
Per questo motivo la Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

