La Corte rigetta il ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale
Pubblicato il: 11/4/2020
Ferruccio Rossi è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Fontana, Filippo Curcuruto e Renato Oscar Scorcelli; Ferretti S.p.A è stata invece affiancata dagli avvocati Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinali di Trifirò & Partners.
Il Tribunale di Bergamo, ritenuto che il secondo dei due addebiti mossi al dirigente Ferruccio Rossi - destinatario di provvedimento di licenziamento intimato il 13.6.2014 dalla Ferretti s.p.a. -, addebito relativo a numerose lamentele ricevute sul suo operato, fosse del tutto generico, osservava in relazione all'altra contestazione, riferita alla sottoscrizione dell'accordo di Roma al Ministero dello Sviluppo Economico in contrasto con la delibera assunta dal C.d.A. in relazione al progetto Polar (prevedente la chiusura dello stabilimento di Forlì ed il licenziamento di 53 lavoratori), che il fatto disciplinarmente rilevante certamente sussisteva, ma che il licenziamento era comunque illegittimo per la tardività della contestazione rispetto al momento in cui il dirigente aveva messo la proprietà nelle condizioni di conoscere a pieno tutte le implicazioni del nuovo accordo raggiunto con i sindacati. Accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale della Ferretti s.p.a. in relazione al pagamento indebito di C 243,92, condannava la società a corrispondere al dirigente la sola indennità sostitutiva del preavviso per un importo totale, quantificato concordemente dalle parti nella successiva sentenza definitiva, di C 375.660,73, oltre accessori di legge.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20.3.2018, all'esito del giudizio di gravame instaurato dal Rossi, in parziale riforma della sentenza non definitiva e di quella definitiva del Tribunale di Bergamo, respingeva tutte le domande proposte dal dirigente ed accoglieva la sola domanda riconvenzionale della Ferretti quanto alla somma di C 243,92 (condanna di cui nel dispositivo della decisione di primo grado non era stato dato atto).
La Corte rilevava: che il Consiglio di amministrazione della società aveva confermato il mandato al Rossi di procedere nel senso precisato in un precedente progetto presentato dallo stesso dirigente e dallo stesso consiglio approvato, che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Forlì e successivi licenziamenti del personale ivi in forza; che il Rossi aveva stipulato un accordo con il quale la Ferretti s.p.a. si era impegnata a tenere aperti i propri siti produttivi, ivi compreso quello di Forlì, per una durata minima di un quadriennio e che di ciò non aveva informato l'interlocutore cinese, proprietaria della società attraverso il Gruppo Welchai e membri del C.d.A.; che dall'istruttoria espletata era emerso che il Rossi aveva firmato il diverso accordo che stravolgeva completamente il Piano Polar senza informare l'azionista cinese, pure avendo avuto dallo stesso un avvertimento che, in caso di modifiche del piano, il tutto sarebbe dovuto tornare alla valutazione compiuta ed analitica del c.d.a.
La Corte distrettuale condivideva la affermata genericità della seconda contestazione d'addebito, ma, con riguardo alla prima, riteneva che la stessa non fosse stata affatto tardiva, in quanto tra la firma dell'accordo di Roma e la contestazione disciplinare erano intercorsi soltanto tre mesi, lasso temporale che non poteva essere ritenuto oggettivamente di particolare rilievo e tale da integrare la dedotta tardività, posto che la proprietà aveva bisogno di un tempo più lungo per valutare se la scorrettezza commessa dal dirigente avesse in realtà portato elementi di miglioramento o, quanto meno, risparmi economici per la società sovrapponibili a quelli del piano elaborato approvato. Sulla gravità della condotta la Corte riteneva che la stessa avrebbe potuto essere sanzionata con un provvedimento conservativo solo a fronte di giustificazioni precise che motivassero l'impossibilità di attendere l'approvazione del consiglio di amministrazione ed una valutazione complessiva sul nuovo piano, ciò che non era stato neanche allegato. Alla luce di tali valutazioni, la Corte distrettuale escludeva il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e confermava la decisione impugnata nella parte in cui già aveva negato il diritto all'indennità supplementare, ritenendo meritevole di accoglimento l'appello della società Ferretti in ordine alla restituzione della somma di C 243,91, pagati in eccedenza con il TFR.
Ogni altra domanda di danni era respinta sempre per carenza di allegazioni.Di tale decisione domanda la cassazione il Rossi, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell'art.13, commalbis, del citato D.P.R., ove dovuto. Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2020