La Corte accoglie parzialmente il ricorso contro la Valle D'Aosta
Pubblicato il: 2/24/2020
Perret Patrik è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Ferruccio La Porta unitamente all'avvocato Federico Mavilla. Regione Autonoma Valle D'Aosta è stata rappresentata dagli avvocati Paolo Tosi e Ornella Girgenti.
Patrick Perret ha adito il Tribunale di Aosta premettendo di essere stato assunto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con più contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo, CCRI_ del Comparto unico della Valle d'Aosta, categoria B, posizione economica B2, al fine di: a) far dichiarare, previo accertamento della illegittimità dell'apposizione del termine, la trasformazione dei contratti in un Jnico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione autonoma Valle d'Aosta a far data della prima stipulazione; b) ottenere la corresponsione delle somme non percepite nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro tra i singoli contratti per la somma di euro 115.648,87; c) ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'abusivo ricorso ai ccitratti a tempo determinato, da liquidarsi nella misura di venti mensilitè, della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia; d) far condannare della Regione autonoma Valle cl'Aosta, in ogni caso, a rifondergli tutti i danni patiti in conseguenza del contegno illegittimo tenuto, da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Tribunale, salva determinazione nei termini di legge.
Il Tribunale di Aosta, ritenuta la fondatezza delle ragioni di illegittimità prospettate a fondamento del ricorso, ma negata la conversione del rapporto di lavoro, stante il divieto di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. e dell'art. 36, secondo comma, d. Igs. n. 165 del 2001, ricorosceva il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione e, in applicazione analogica dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, liquidava il danno nella misura di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; rigettava le restanti domande.
La sentenza di primo grado era impugnata da entrambe le parti.
La Corte d'Appello di Torino, accogliendo l'appello principale della Regione autonoma Valle d'Aosta e respingendo l'appello incidentale del lavoratore, ha riformato la sentenza del Tribunale, rigettando le domande proposte dal lavoratore e negando, in particolare il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice.
La Corte d'Appello di Torino, per quanto ancora interessa nella presente sede, ha osservato che: a) i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione della legge regionale n. 68 del 1989 e della legge regionale n. 22 del 2010, che, con norme di identico contenuto, stabiliscono che il ricorso ai contratti a termine cla parte della Regione deve essere giustificato da esigenze straordinarie e temporanee, prevedendo un limite; b) la domanda volta ad ottenere la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto contrastante con l'art. 97 Cost. e con il d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, non poteva trovare auoglimento; c) il danno non poteva ritenersi in re ipsa, ma doveva essere dimostrato in giudizio e il lavoratore non aveva fornito alcuna deduzione o allegazione in merito al danno patito.
Per la cassazione della sentenza di appello l'originario ricorrente ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste, con controricorso, la Regione Autonoma VE le d'Aosta. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

