Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte accoglie parzialmente il ricorso


Pubblicato il: 12/27/2019

Infrastrutture Lombarde S.p.A è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Marco Marazza, Angelo Quarto e Francesco Rotondi; Felicetti Cecilia è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Pisenti e Maria Cristina Catalano.

Cecilia Felicetti, già dirigente Infrastrutture Lombarde s.p.a., proponeva ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano per ottenere l'accertamento della illegittimità per assenza di giusta causa o comunque dell'ingiustificatezza del licenziamento intimatole il 5 giugno 2014; la condanna della società datrice di lavoro a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39 CCNL Dirigenti Commercio, l'indennità supplementare di cui all'art. 34 C.C.N.L. Dirigenti Commercio, la terza tranche del patto di stabilità stipulato il 3 aprile 2012 per il periodo 2012-2014; l'accertamento della illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo 20 marzo-20 maggio 2014 e la condanna della società al pagamento dell'importo corrispondente.

La ricorrente era stata assunta dalla società convenuta a far data dal 24 settembre 2007 a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di mansioni di Responsabile Progetti Speciali presso l'Ufficio Finanza Progetto e, a far tempo dal 6 luglio 2012, con l'assunzione di funzioni di Direttore Generale di Arexpo s.p.a., stante la connessione tra le due società, in quanto entrambe partecipate dalla Regione Lombardia.

In data 20 marzo 2014 aveva ricevuto la notifica di un'ordinanza di misura cautelare, nel contesto del procedimento penale n.818/2011, recante il divieto di esercitare tutte le attività inerenti gli uffici direttivi delle persone giuridiche e la professione di ingegnere. In ragione di ciò, la società Infrastrutture Lombarde le aveva comunicato la sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione; quindi, in data 16 maggio 2014, richiamando e riproducendo il contenuto dell'ordinanza cautelare, incluso il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dei soggetti coinvolti, le aveva contestato la partecipazione, in ragione della sua qualifica di Direttore Generale di Arexpo, in un fraudolento accordo nell'affidamento di servizi a due legali esterni, attraverso la falsificazione di atti amministrativi correlati agli incarichi affidati agli stessi nel settembre 2011.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 2250/2015, premessa l'infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e dell'eccezione di genericità dei fatti addebitati e preso atto che non era stato contestato dalla ricorrente il contenuto delle intercettazioni, in assenza di richieste istruttorie volte a confutare il contenuto delle intercettazioni stesse, riteneva legittimo licenziamento per giusta causa, stante l'assoluta gravità del comportamento posto in essere e rigettava la domanda avente ad oggetto l'indennità di preavviso e l'indennità supplementare. Dichiarava invece l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare e condannava la società a corrispondere alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta. Riconosceva anche la fondatezza della pretesa relativa al pagamento della terza tranche del patto di stabilità stipulato tra le parti.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1956/2017, pronunciando sull'impugnazione principale della Felicetti e su quella incidentale della Infrastrutture Lombarde, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava Infrastrutture Lombarde s.p.a. a pagare alla Felicetti la somma di euro 122.060,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre euro 9.041,48 a titolo di incidenza dello stesso sul TFR, ed euro 152.575,00 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Confermava del resto la sentenza impugnata. 

Per la cassazione di tale sentenza la Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La Felicetti ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019