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La Corte accoglie parzialmente il ricorso contro la Valle D'Aosta


Pubblicato il: 3/4/2020

Abbà Riccardo è stato rappresentato dall'avvocato Carlo Ferruccio La Porta, mentre l'avvocato Paolo Tosi e, per delega, Ornella Girgenti hanno difeso la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La Corte d'Appello di Torino, pronunciando sull'appello principale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sull'impugnazione incidentale di Riccardo Abbà, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva accertato l'illegittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti dal 2 luglio 2002 sino a tutto l'anno 2011 ed aveva condannato la Regione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione percepita, respingendo le ulteriori domande.

La Corte territoriale ha premesso che l'originario ricorrente aveva prestato attività lavorativa sulla base di 17 contratti a tempo determinato, con qualifica di custode di castelli e di assistente alle manifestazioni e con inquadramento nell'area B, posizione economica Bl, del CCRL del comparto unico della Valle d'Aosta. Ha evidenziato, per quel che ancora rileva in questa sede, che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, i contratti a termine erano stati stipulati in assenza delle condizioni richieste dalle leggi regionali n. 68/1989 e n. 22/2010, con le quali era stato consentito il ricorso alla tipologia contrattuale solo in presenza di esigenze straordinarie e temporanee.

Quanto alle conseguenze della ritenuta nullità, il giudice d'appello ha escluso di potere accogliere l'impugnazione incidentale volta ad ottenere la «stabilizzazione» del rapporto, ed ha ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda il disposto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può in alcun caso comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte torinese, inoltre, ha evidenziato che l'Abbà non poteva neppure pretendere di essere risarcito del danno asseritamente subito in quanto, da un lato, nell'impiego pubblico contrattualizzato il danno risarcibile prescinde dalla mancata conversione del rapporto, che deriva da una disposizione di legge costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario, dall'altro il danno, al quale nel nostro ordinamento è estranea ogni componente punitiva o sanzionatoria, deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. L'appellato principale non aveva dedotto alcunché in ordine alla natura e all'entità del pregiudizio subito e solo in grado di appello aveva tardivamente fatto leva sulle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla situazione di precarietà. Sulla base delle considerazioni sopra sinteticamente riassunte, la Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale, ha «assolto la Regione Autonoma Valle d'Aosta dalla condanna al risarcimento del danno».

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Riccardo Abbà formulando cinque motivi, ai quali la Regione Autonoma ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. in vista dell'adunanza camerale del 25 ottobre 2018, all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, su sollecitazione della controricorrente, per la trattazione unitaria con altri ricorsi aventi il medesimo oggetto. 

La Regione Autonoma Valle D'Aosta ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale ha insistito sull'efficacia satisfattiva della stabilizzazione ed ha dedotto che nelle more del giudizio il ricorrente era stato assunto, previa procedura selettiva, dalla Società di Servizi Valle d'Aosta s.p.a., istituita ai sensi della L.R. n. 44/2010.

Per questo motivo la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.