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Insider trading su operazioni in Borsa. Il Tribunale accerta la responsabilità del collaboratore di Studio


Pubblicato il: 11/13/2020

La sentenza pronunciata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, Giudice la Dottoressa Marta Flamini, del 10 novembre 2020, chiude un caso di divulgazione di notizie price sensitive (insider trading) di cui Legance era in possesso per motivi professionali, da parte di un collaboratore dello studio.

L’attore assume che Riccardo Sangiorgi si sia reso responsabile del reato di insider trading avvalendosi illecitamente delle risorse informative offerte dal database dello studio legale Legance, e delle notizie ottenute da altri professionisti collaboratori.

Gli episodi delittuosi, secondo le ricostruzioni attoree, risalgono al periodo fra il febbraio 2012 e il 14 maggio 2012, data in cui, alle ore 8:13, la DoCoMo Deutscheland GmbH annunciava la promozione dell’Opa sulle azioni di Buongiorno s.p.a.

Dopo aver acquisito illecitamente le informazioni privilegiate, il Sangiorgi su istigazione del convenuto Urgeghe le avrebbe sfruttate per trarne profitto, acquistando a più riprese le azioni di Buongiorno s.p.a. nel periodo immediatamente antecedente al lancio dell’Opa, e avrebbe comunicato l’informazione a Tomassini e ad altri investitori, incoraggiandoli a sfruttare l’occasione di investimento.

Sangiorgi eccepisce l’insussistenza della responsabilità penale a proprio carico. Il convenuto deduce di non aver mai ricevuto informazioni privilegiate relative al lancio dell’Opa sulle azioni di Buongiorno s.p.a., precisando che nessun collega gli avesse riferito alcunché a riguardo. Sottolinea altresì che il programma gestionale DM, proprio in quanto accessibile liberamente a tutto il personale in servizio presso lo Studio, poteva essere consultabile da chiunque, anche avvalendosi della postazione di Sangiorgi. Assume in ogni caso l’inesistenza di prove in merito al compimento delle condotte tipizzate dall’art. 184 TUF.

Il Tribunale di Milano, dopo aver accertato la responsabilità del collaboratore di Legance, ed escluso la responsabilità degli atri convenuti, si è soffermato sugli obblighi degli studi legali nella tutela delle informazioni privilegiate, affermando che la divulgazione di informazioni privilegiate è stata possibile solo a causa della cooperazione colposa dello stesso studio per non aver assunto i presidi minimali di tutela delle informazioni privilegiate.

In tale ottica, il Tribunale in composizione monocratica accoglie la domanda svolta da Legance-Avvocati Associati contro Riccardo Sangiorgi e lo condanna, visto l’art. 278 c.p.c., a risarcire in favore del ricorrente il danno.

Il giudice respinge la domanda presentata contro Tomassini Damiano e Urgeghe Gaetano e, inoltre, condanna Legance-Avvocati Associati a pagare a favore di Germano Urgeghe, a titolo di refusione integrale delle spese della controversia.

Nel procedimento, lo studio Legance-Avvocati Associati è stato assistito dall'avvocato Valentina Masi.

Riccardo Sangiorgi è stato affiancato dagli avvocati Giacomo Viotti e Francesca Carrera.

Gaetano Urgeghe è stato assistito con successo nel procedimento dagli avvocati Josè Vincenzo Cavallaro, fondatore dello Studio Cavallaro e Associati, e Ruben Crosi.

Infine, Damiano Tomassini è stato assistito dall'avvocato Francesco Vantaggiato.