La Corte rigetta il ricorso principale e assorbe quello incidentale
Pubblicato il: 11/6/2020
Paolo Cesarotto è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Emanuele Spata mentre DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Nicola Pagnotta, Angelo Giuseppe Chiello e Cesare Pozzoli.
Il tribunale di Padova, con pronuncia dell'1.2.2012, ha respinto la domanda proposta da Cesarotto Paolo, nei confronti della DHL Supply Chain Italy spa, con la quale -sul presupposto di essere stato socio dipendente delle cooperative Global line, Omicron Società Cooperativa e Za.MA Service Società Cooperativa srl e di avere sempre lavorato in qualità di operaio presso il magazzino di DHL Exel Supply Chain Italy spa- aveva dedotto di non essere stato retribuito nella misura dovuta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142 del 2001 e aveva chiesto la condanna della società convenuta ex art. 29 D.Igs. n. 276 del 2003 alla corresponsione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL del settore trasporto, merci e logistica, nell'importo quantificato in euro 11.269,22 quale differenza rispetto alle somme a lui già pagate dalle cooperative datrici di lavoro.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 81 del 2016, ha respinto il gravame presentato da Cesarotto Paolo rilevando che, sebbene fosse censurabile l'argomentazione del giudice di prime cure circa la mancata produzione, da parte dell'originario ricorrente, del contratto collettivo richiamato in ricorso, in quanto costituendo tale contratto criterio di giudizio avrebbe potuto essere acquisito al processo senza preclusioni, tuttavia erano ravvisabili insuperabili carenze nella deduzione e nella prova dei fatti posti a fondamento della domanda perché non erano stati prodotti i contratti di lavoro, le buste paga e i regolamenti delle cooperative onde accertare quale fosse stato l'effettivo contratto collettivo applicato dalle società e se gli importi erogati fossero stati inferiori ai minimi previsti dal CCNL applicato. A tal fine i giudici di prime cure hanno precisato che: non era sufficiente avere depositato l'estratto contributivo; non era stato offerto il termine di paragone necessario per valutare se il trattamento economico fosse stato effettivamente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo la previsione dell'art. 3 della legge n. 142 del 2001 invocato a fondamento della pretesa; non era stato allegato che la società DHL avesse applicato il contratto invocato ai suoi dipendenti né di avere svolto le stesse mansioni dei dipendenti di tale società. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto correttamente applicato, quanto al regime delle spese di lite, il criterio della soccombenza.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Paolo Cesarotto affidato a due motivi.
La DHL Supply Chain Italy spa ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo cui ha resistito, a sua volta, con controricorso Paolo Cesarotto.
Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 4 marzo 2020