La Corte rigetta il ricorso
Pubblicato il: 9/14/2020
Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Nicola Pagnotta e Angelo Giuseppe Chiello e Cesare Pozzoli di Chiello e Pozzoli; Barbara Giordano è stata invece rappresentata dagli avvocati Enrico Luberto e Andrea Conte.
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto da Barbara Giordano nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e di Gi Group s.p.a., aveva accertato il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel V livello del c.c.n.l. delle Telecomunicazioni a decorrere dal 26 settembre 2007 ed il diritto alle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni di fatto espletate con decorrenza dall'inizio del rapporto (il 26 giugno 2007).
Il giudice di secondo grado ha osservato che le prove svolte avevano confermato lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni proprie della qualifica rivendicata ed in particolare la gestione di rapporti con clienti di maggior rilievo della società che si rivolgevano direttamente a lui tramite un "pin code" ed ai quali proponeva specifiche offerte di servizi collaborando con i diretti superiori in operazioni più complesse, rispondendo a reclami e richieste di chiarimenti e curando la formazione dei nuovi assunti. Ha quindi verificato che le mansioni svolte non erano riconducibili al terzo livello del contratto collettivo nel quale è inquadrato l'addetto al cali center ma piuttosto era riconducibile al superiore quinto livello come operatore specialista di customer care.
Quanto alla spettanza delle differenze retributive rivendicate e riconosciute dal primo giudice, sul rilievo che le somme erogate erano superiori rispetto ai minimi contrattuali del livello riconosciuto, la Corte territoriale ha rilevato che la condanna disposta in primo grado era generica e che le somme eventualmente percepite in eccesso avrebbero potuto essere fatte valere in un successivo giudizio di quantificazione, osservando che la società appellante non aveva chiesto di provare che la retribuzione convenzionale sia stata calcolata e pagata in modo tale da estinguere l'obbligazione retributiva azionata.
Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che ha affidato a due motivi. Barbara Giordano ha resistito con controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1. cod. proc. civ.. La società Gi Group s.p.a. è rimasta intimata.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nell' Adunanza camerale del 10 luglio 2020