Intesa Sanpaolo SpA vince in cassazione.
Pubblicato il: 5/7/2020
Pietro Sepulcri è stato rappresentato dagli avvocati Mario Massano e Gabriele Dalla Santa, mentre Intesa Sanpaolo è stata affiancata dagli avvocati Lidia Sgotto Ciabattini, Paolo Tosi e Andrea Uberti.
Il Tribunale di Venezia in parziale accoglimento della domanda proposta da Pietro Sepulcri nei confronti Cassa di Risparmio di Venezia ha accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria quadri di primo livello dal 1991 ed ha condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 21 luglio 2005, decorrendo la prescrizione dal trasferimento del ricorrente ad altro incarico. Ha rigettato invece la domanda diretta ad ottenere il pagamento della doppia indennità di rischio.
La Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello principale della Cassa di Risparmio di Venezia e su quello incidentale del Sepulcri, in parziale riforma della sentenza ha dichiarato prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente il 21 ottobre 2009 ed ha condannato la società al pagamento in favore del Sepulcri dell'indennità di cassa e di custodia pegni dal dicembre 2009 al 15 febbraio 2010 detratto quanto già corrisposto per uno di questi titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti al saldo.
La Corte territoriale ha accertato, al pari del primo giudice, che dall'istruttoria era emerso che l'attività del Sepulcri si svolgeva nell'ambito del credito su pegno e che egli era custode e magazziniere dei beni ricevuti in pegno con un limite di 2.000,00 euro per ciascuna polizza. Ha proceduto quindi ad una parametrazione dei compiti svolti con le mansioni descritte nelle declaratorie professionali ed ha ritenuto che non fosse risultato confermato il dedotto svolgimento promiscuo delle mansioni di addetto alla cassa ed al settore del cred ito su pegno. Ha poi accertato che, nell'ambito dei compiti assegnatigli, il Sepulcri era responsabile dell'attività svolta ed ha evidenziato che nella declaratoria contrattuale di appartenenza l'autonomia riconosciuta al dipendente si esplica nei limiti stabiliti dalle circolari e dalle norme regolamentari interne ed è priva di responsabilità diretta propria del perito in materia di erogazione del credito su pegno. Con riguardo alla decorrenza della prescrizione, poi, ha accertato che questa era stata correttamente interrotta dal tentativo obbligatorio di conciliazione del 21 ottobre 2009. Quanto alla cumulabilità dell'indennità di rischio cassa con quella custodia pegni, la Corte ha ritenuto che l'accordo del 2009 non contenesse una prescrizione nel senso della incumulabilità delle indennità e che il regolamento allegato dalla Banca non poteva unilateralmente modificare il trattamento retributivo pacificamente erogato.
Per la cassazione della sentenza ricorre Intesa San Paolo s.p.a., incorporante la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a., articolando due motivi ai quali resiste con controricorso Piero Sepulcri. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.