La Corte RIGETTA il ricorso
Pubblicato il: 7/23/2020
Pietro Muto è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Vincenzo Ferrari mentre Banca Carmine S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Carlo Ferzi, Angelo Giuseppe Chiello e Cesare Pozzoli.
Il dr. Pietro MUTO conveniva in giudizio Banca CARIME S.p.a. davanti al giudice del lavoro di Cosenza, facendo presente che quale dipendente dell'istituto di credito inquadrato nel quarto grado dei funzionari, in ragione delle mansioni svolte dal 4 ottobre del 1994 come funzionario assegnato al servizio generale della direzione centrale della banca, aveva diritto ad essere inquadrato come funzionario di primo grado con la qualifica di vicecapo servizio di direzione centrale in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 2 e 5 del contratto integrativo aziendale 5 aprile 1995, con conseguente diritto anche al pagamento di differenze retributive a far data dal 30 settembre 1994, con la condanna altresì di parte convenuta risarcimento del danno da perdita di chances;
il giudice adito rigettava la domanda di parte attrice, che di conseguenza appellava la pronuncia sfavorevole, deducendone l'erroneità per avere interpretato malamente le declaratorie contrattuali, osservando in particolare che le disposizioni della contrattazione integrativa andavano intese nel senso che la sola qualifica attribuibile ai funzionari addetti all'interno dei servizi direzione centrale era quella di vice capo e ciò era desumibile dall'interpretazione conforme di criteri di cui agli articoli 1362 e 1363 codice civile. Ciò imponeva di considerare prioritariamente il contenuto del c.c.n.I., da cui promanava il contratto integrativo, al quale era demandata la funzione di accertare le qualifiche dalle quali scaturiva il diritto ad essere inquadrati nella categoria dei funzionari. Inoltre, il contratto integrativo aveva delineato un sistema in forza del quale il capo servizio era coadiuvato da un vicecapo e da funzionari in posizione paritaria con quest'ultimo, tanto che era disposta la firma congiunta di due funzionari in assenza del capo servizio. L'appellante aveva altresì lamentato la mancata ammissione della prova per testi da egli richiesta.
La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 254 in data 7 febbraio - 7 marzo 2013 rigettava l'interposto gravame di cui al ricorso in data 24 giugno 2010, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza, con la compensazione integralmente delle spese relative al secondo grado del giudizio; avverso l'anzidetta pronuncia d'appello ha proposto ricorso per cassazione il dr. Pietro MUTO con atto del 7 / 11 marzo 2014, affidato a tre motivi, cui ha resistito al S.p.a. BANCA CARIME mediante controricorso, tempestivamente notificato il 15 aprile 2014.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore della parte controricorrente in complessivi euro #4000,00# per compensi professionali ed in euro #200,00#, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.