La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Pubblicato il: 6/24/2020
Credit Agricole Cariparma S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Nicola Pagnotta, Cesare Pozzoli e Angelo Giuseppe Chiello; Marco Guareschi è stato invece affiancato dall'avvocato Marcello Ziveri.
Marco Guareschi ha agito in giudizio, avanti al Tribunale di Parma, chiedendo che fosse accertata la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per violazione dell'art. 2103 e dell'art. 2087 cod. civ., della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. in relazione al demansionamento e/o alla dequalificazione subiti nel corso del rapporto nonché accertata la illegittima lesione del proprio equilibrio psico-fisico e della propria personalità morale, con la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale, che ne era derivato.
Il Tribunale, all'esito di C.T.U., ha condannato la società al risarcimento del danno biologico quantificato in complessivi euro 40.842,00.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 834/2016, depositata il 30 settembre 2016, respinto il gravame della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, e in parziale accoglimento del gravame incidentale del Guareschi, ha condannato la società al pagamento delle spese mediche sostenute dal lavoratore in conseguenza della patologia insorta a seguito dell'illecito datoriale.
La Corte, nel disattendere il primo motivo dell'appello principale, ha osservato come il primo giudice avesse ritenuto sufficientemente provata la dequalificazione sulla base di fatti pacifici o non contestati, quali "i dodici trasferimenti in nove anni" e il passaggio "da una valutazione di ottimo fino al 1999 a quella di parzialmente adeguato nel 2004"; ha inoltre rilevato come non fosse contestato che il Guareschi era stato lasciato "completamente inattivo, privato di ogni compito e mansione" da parte della Cassa "(ad es. nel periodo dal dicembre 1999 a marzo aprile 2001, nonché alla stessa epoca dell'interrogatorio libero all'udienza del 21.04.2009").
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.).
Guareschi ha resistito con controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, da liquidarsi, a favore del controricorrente, in euro 4.250,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 2 aprile 2019.