La Corte accoglie il ricorso principale e assorbe i ricorsi incidentali
Pubblicato il: 5/22/2020
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Lorenzo Gnocchini; Debora Busni e Maurizio Bigatti sono stati affiancati dagli avvocati Carlo Ferzi, Cesare Pozzoli e Angelo Chiello;
La Corte d'Appelo di Ancona, con la senterza n. 75 del 2014, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, :la accolto in parte gli appelli principali dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto 1°, Lancisi e Salesi, nei confronti di Busni Debora e Ippoliti Carla, avverso le sentenze n.180 e 181 del 2013, rese tra le parti dal Tribunale di Ancona, ed ha eliminato la condanna al pagamento dei risarcimenti rapportati a mensilità di retribuzione e ha confermato le condanne al pagamento alle appellate delle differenze retributive. con gli accessori, limitati agli interessi legali, ovvero alla svalutazione intercorsa la maturazione dei crediti al pagamento. se maggiore degli interessi, e in sostituzione di questi. e ha condannato l'Azienda a rimborsare alle appellate la metà delle spese del grado, come liquidate.
La Corte d'Appello, premesso che il Tribunale aveva accolto la domanda delle lavoratrici di riconoscimento e declaratoria di illegittimità delle assunzioni come collaboratrici con contratti a termine, più volte reiterati, con condarna al risarcimento del danno nella misura forfettaria di 15 mensilità, are alla differei tra i compensi percepiti e quelli che sarebbero stati ad esse erogati se assunte regolarmente con contratti di lavoro subordinato, in sintesi, ha affermato che: era controverso se la configurazione dei contratti come di collaborazione con termine (reiterato) fosse illegittima;
che ciò comunque non era decisivo e la statuizione sul punto, contenuta nella sentenza impugnata, non costituiva giudicato;
che infatti non era funzionale alla decisione una valutazione in ordine alla legittimità delle assunzioni e delle proroghe dei dipendenti con clausola di durata determinata, trattandosi di modalità che non costituiscono, di pu sé autonomo e rilevante motivo di danno;
che era decisivo se spettasse un risarcimento alle lavoratrici e la sentenza doveva essere riformata non corrispondendo la quantilicazione del risarcimento in modo forfettario ad alcun criterio legale. rispetto al congruo criterio della illegittima differenziazione tra le retribuzioni erogate e quelle spettanti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato;
non vi era dubbio sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, di fatto, non essendo contestato ed essendo emerso dall'istruttaria svolta in primo grado, che le lavoratrici avevano reso prestazioni lavorative organizzate e inserite in ambito strutturato, perfettamente analoghe a quelle dei colleghi con posto stabile e mansioni e trattamento di pubblico dipendente;
non rilevava che la prestazione avrebbe potuto essere resa anche con lavoro autonomo in ragione del fatto che le lavoratrici nen potevano aver operato nella struttura ospedaliera, svolgendo funzioni in rapporto, coordinamento, sintonia e analogia piena rispetto ai colleghi dipendenti pubblici, se non con impegno e modalità analoghe;
le deduzioni formulate in appello dall'Azienda sulle mansioni erano tardive e quindi inammissibili;
non poteva accogliersi la domanda di riconoscimento del lavoro straordinario, perché mancava la previa autorizzazione;
non potevano essere riconosciuti danni ulteriori.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Azienda prospettando 6 motivi di ricorso.
Resiste Busni Debora con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.
Si è costituito per resistere al ricorso, e proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi Bigatti Maurizio, in qualità di erede di Carla Ippoliti.
L'Azienda ha resistito con controricorso. Sia Busni Debora, che Bigatti Maurizio, quale erede di Ippoliti Carla, hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.
La Corte accoglie il ricorso principale. Assorbiti i ricorsi incidentali. Cassa la insentenza impugnata e rinvia anche per le spese col presente giudizio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre