La Corte rigetta il ricorso
Pubblicato il: 12/11/2019
Class Editori S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Nicola Pagnotta, Angelo Chiello e Cesare Pozzoli; Arija Carlos Jesus Garcia è stato invece rappresentato dall'avvocato Ugo Pallante.
La Corte di Appello di Milano, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con sentenza del 26 ottobre 2016, ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a Carlos iesus Garda Arija in data 3 aprile 2015 da Class Editori Spa nonché la conseguente condanna di detta società alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dal recesso nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi e accessori.
La Corte ha rilevato che "dalla lettura della motivazione dell'intimato licenziamento risulta che la società ha giustificato il recesso a causa dell'intervenuta chiusura del Canale Class Tv, ceduto a Sky, e per essere in conseguenza venuta meno l'attività principale di Garcia, dedicata al telegiornale ed alle trasmissioni del canale televisivo"; come poi sostenuto dalla società in detta lettera, il Garda "saltuariamente è stato coinvolto in altri progetti realizzati dalla scrivente scrivendo e correggendo testi di servizi ed anche in via residuale per il notiziario cartaceo Class News".
Conformemente al giudizio del Tribunale, la Corte ha però ritenuto che "l'istruttoria espletata abbia smentito perentoriamente la natura residuale delle altre attività svolte da Garcia" e, quindi, che la giustificazione addotta nella lettera di licenziamento fosse "manifestamente insussistente, facendo riferimento, dopo la cessione del canale televisivo, ad una attività residuale di Garcia solo saltuaria che, invece, è risultata prevalente; ne consegue - secondo i giudici d'appello - che deve allora ritenersi insussistente il necessario nesso causale fra quella cessione ed il licenziamento di Garcia".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Class Editori Spa con 2 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso avverso, in quanto "redatto in data 23 dicembre 2016 ed in pari data notificato" mentre la procura speciale rilasciata ai difensori della società "porta, invece, la data del 26 dicembre 2016".
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., sostenendo, tra l'altro, che la data del 26 dicembre apposta alla procura è frutto di un errore materiale.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.