Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Poste Italiane perde in cassazione.


Pubblicato il: 7/28/2020

L'avvocato Paolo Tosi ha rappresentato Poste Italiane, mentre l'avvocato Manuela Sanvido ha difeso Galia Antonio.

Antonio Galla adiva il Tribunale di Torino esponendo di lavorare alle dipendenze della spa Poste Italiane a far tempo dal 1992, inquadrato in fascia D con qualifica di addetto senior e dal 2000, con mansioni di addetto alle video codifiche; precisava di avere ottenuto con sentenza n.535/07 della Corte d'Appello, passata in giudicato, l'accertamento che le mansioni affidategli dal 1994 non erano equivalenti a quelle di assunzione (assistente disegnatore) e la condanna della società ad adibirlo a mansioni di pari contenuto professionale e specialistico. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi il perdurare del demansionamento dal 2005 o dal 2007 P condannarsi la parte datoriale al risarcimento dei danni. Il Tribunale dLcoglieva parzialmente il ricorso e condannava la spa Poste Italiane al risarcimento del danno non patrimoniale risentito a far tempo dal 17/4/2007.

Detta pronunzia veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica il 30/3/2015. 

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Poste Italiane, sulla scorta di cinque motivi. Resiste con controricorso Antonio Galia. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis c.p.c.

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 c. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.