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La Corte d'appello si esprime sul contenzioso tra Nicodano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense


Pubblicato il: 11/25/2019

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è stata rappresentata dall'avvocato Leonardo Carbone mentre Nicodano Umberto Carlo Maria è stato rappresentato dagli avvocati Antonella Negri e Marco Passalacqua.

La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, nella parte in cui questa aveva accolto la domanda presentata da Umberto Carlo Maria Nicodano e aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire al professionista la somma di C 1.421.917,88, pari all'ammontare dei contributi il cui versamento era divenuto indebito a seguito del provvedimento di cancellazione dalla Cassa per incompatibilità emesso il 29.3.2007 con effetto retroattivo dal 30.9.1991, oltre agli interessi dalla delibera di cancellazione.

I motivi d'appello della Cassa erano disattesi dalla Corte territoriale sulla base dei seguenti rilievi:
- la difesa dalla Cassa aveva riguardato in primo grado soltanto la decadenza dall'iscrizione dell'avvocato Nicodano e non il quantum da questi richiesto in restituzione, se non per quanto attiene alla decorrenza degli interessi legali, sicché la Cassa non poteva dolersi in appello che il primo giudice avesse ritenuto pacifici i presupposti della domanda restitutoria; 

- risultavano quindi tardive le deduzioni proposte in appello concernenti l'assenza della previa domanda di restituzione in via amministrativa e l'irripetibilità delle quote dei versamenti effettuati a titolo di contributo integrativo;

- la restituzione del contributo integrativo era comunque dovuta, essendo venuto meno il titolo del relativo versamento;
- l'obbligo di restituzione discendeva direttamente dall'art. 2033 c.c., e gli accessori erano dovuti dalla delibera di cancellazione, dalla quale era venuta meno la buona fede nella percezione.

Per la cassazione della sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'avvocato Nicodano ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2019