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La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Finecobank


Pubblicato il: 12/2/2019

Antonio Conforti è stato rappresentato dagli avvocati Giuseppe Fontana e Fabio Rusconi, mentre Finecobank Banca Fineco S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Marco Passalacqua, Marcello Giustiniani e Antonella Negri di BonelliErede.

Antonio Conforti convenne in giudizio FinecoBank s.p.a. e chiese che si accertasse l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, alle condizioni indicate dal contratto sottoscritto il 31.1.2008, l'inadempimento della società, la risoluzione del contratto e la condanna della stessa al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1337 cod. civ e/o 2043 cod.civ..

La convenuta si costituì per resistere al ricorso opponendo che nessun contratto si era mai perfezionato tra le parti. Queste avevano sottoscritto una mera lettera di intenti, senza alcun obbligo per la Banca di conferire il mandato di agenzia, subordinato, questo, al possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di intermediazione finanziaria oltre che morale e professionale propria dei promotori finanziari della banca stessa.

Il Tribunale di Siena rigettò la domanda. Ritenne, infatti, che la lettera sottoscritta dalle parti, pur contenendo un minuzioso assetto dei reciproci diritti ed obblighi soprattutto economici, tuttavia non indicava la data di inizio del rapporto di agenzia il cui contratto, anzi, avrebbe dovuto essere successivamente stipulato condizionatamente alla verifica dell'esistenza dei requisiti anche professionali e morali richiesti dalla società ai suoi promotori finanziari. In definitiva accertò che le parti si erano limitate a definire l'aspetto economico del futuro rapporto che si sarebbe dovuto perfezionare con il conferimento del mandato, subordinato all'esistenza di una serie di requisiti che, nella specie, si era accertato che non ricorrevano.

La Corte di appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc.civ., dichiarò poi inammissibile il gravame proposto dal Conforti ritenendo che non vi fossero ragionevoli probabilità di accoglimento dello stesso.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siena propone ricorso Antonio Conforti ed articola cinque motivi ai quali resiste con controricorso FinecoBank s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che ssi liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per speese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.