La Corte rigetta il ricorso
Pubblicato il: 2/20/2020
Agos Ducato S.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Carnevali Riccardo e Milanini Pier Andrea mentre Lucchini S.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Negri Antonella e Passalacqua Marco di BonelliErede.
Con decreto depositato il 15 settembre2014, il Tribunale di Livorno ha rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Agos Ducato s.p.a. (già Logos Finanziaria s.p.a.) avverso il provvedimento con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua domanda di ammissione con riserva allo stato passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria di Lucchini s.p.a. del credito, per quote mensili di stipendio e per T.F.R, cedutole dal dipendente dell'impresa in A.S. Stefano Sponza a garanzia della restituzione di un finanziamento ricevuto.
Il Tribunale ha osservato che: Lucchini s.p.a. in A.S., autorizzata dal G.D. a continuare l'esercizio dell'impresa ed a pagare i dipendenti in prededuzione, non aveva mai mancato di versare ad Agos mese per mese, contestualmente al maturare del diritto di Stefano Sponza a percepire la retribuzione, la quota della stessa che il lavoratore le aveva ceduto; che dunque la domanda di ammissione aveva ad oggetto unicamente crediti futuri, ovvero non ancora venuti ad esistenza alla data di emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, che sarebbero sorti nei mesi a venire, con il sorgere del diritto del cedente al pagamento dello stipendio mensile o, relativamente al TFR, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Agos Ducato ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi. L'Amministrazione Straordinaria di Lucchini s.p.a. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bisl. cod. proc. civ..
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.