INPS vince in cassazione.
Pubblicato il: 8/25/2020
L'avvocato Paolo Tosi ha rappresentato e difeso Micheli Francesco, mentre gli avvocati Sergio Preden, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Luigi Caliulo hanno affianco l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di Francesco Micheli volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla ricongiunzione ex l n 29/1979 all'Inps dei periodi di contribuzione obbligatoria , volontaria e da trasferimento ex art 5 I n 44/1973, già accreditati presso l'Inpdai ed al momento in contabilità separata presso l'Inps con conseguente diritto ad avere liquidata la pensione per l'intero periodo secondo la disciplina dell'AGO; in via subordinata l'accertamento del suo diritto a fruire di un trattamento pensionistico non inferiore a quello previsto dall'AGO per l'intera contribuzione maturata o quantomeno per la contribuzione INPS già trasferita ai sensi dell'art 5 , comma 3 citato e , infine, in via ulteriormente subordinata l'accertamento dell'illegittimità costituzionale dell'ad 42 , comma 3, L n 289/2002 e la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per violazione degli ad 3 e 38 Cost.
La Corte ha rilevato, con riferimento alla clausola di salvaguardia ed al diritto del ricorrente di usufruire di un trattamento pensionistico non inferiore a quello previsto dall'AGO, che detta clausola non era più in vigore perché abrogata dal citato art 42 che non aveva espressamente richiamato anche l'art 3, comma 4, del dlgs n 181/1997 ( ma soltanto l'art 3.comma 7) ,in base al quale l'importo del trattamento pensionistico dei dirigenti d'azienda non poteva in ogni caso essere inferiore a quello previsto dall'AGO.
La Corte ha, inoltre, osservato, con riferimento alle altre domande, che era stato lo stesso Micheli a richiedere, a suo tempo, la ricongiunzione di tutti i contributi (sia quelli maturati presso l'Enpals tra il 1965 ed il 1974, sia quelli presso l'Inps dal 1977 al 1986 e dal 1993 al 1998) presso l'Inpdai; che, pertanto, non poteva richiedere un nuovo trasferimento dei medesimi contributi al fine di ottenere un trattamento pensionistico unitario in contrasto con l'art 42 citato che prevedeva l'erogazione della pensione pro rata; che, comunque, la richiesta di ricongiunzione era stata effettuata dopo il pensionamento e, dunque, era inammissibile e che neppure poteva trovare applicazione la clausola di salvaguardia con riferimento ai contributi già trasferiti all'Inpdai ex art 5 L n 44/1973, atteso che detti contributi erano ormai entrati a pieno titolo a far parte dell'anzianità contributiva maturata presso l'INPDAIisicchè erano soggetti alla disciplina di cui all'art 42 citato e del pro rata.
La Corte ha infine affermato l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità. Avverso la sentenza ricorre il Micheli con 4 motivi resiste l'Inps. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.