Cassa di Risparmio di Venezia SpA vince in cassazione.
Pubblicato il: 9/21/2020
Casagrande Alessandro è stato rappresentato dagli avvocati Mario Massano e Gabriele Dalla Santa, mentre l'avvocato Paolo Tosi ha affiancato la Cassa di Risparmio di Venezia SpA.
Con sentenza depositata il 4.1.2014, la Corte d'appello di
Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Alessandro Casagrande volta ad ottenere la corresponsione delle differenze che assumeva essergli dovute sulla liquidazione in conto capitale degli accantonamenti effettuati in suo favore dal Fondo Pensioni della Cassa di Risparmio di Venezia, che quantificava in misura pari a C 930,75.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'accordo sindacale del 21.5.2008 non integrasse un'offerta al pubblico in ordine all'ammontare della liquidazione dovuta a ciascun iscritto, ma soltanto una comunicazione programmatica diretta a regolare la ripartizione fra tutti gli iscritti del fondo comune e che, di conseguenza, del tutto legittimo era da considerarsi il comportamento della Cassa di Risparmio di Venezia, che, in quanto gestore del Fondo, aveva applicato, in fase di liquidazione della dotazione a ciascun iscritto, un coefficiente correttivo per ridurne le spettanze in relazione all'ammontare effettivo del patrimonio comune; sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto che fosse rimasta incontestata la circostanza dell'avvenuta preventiva comunicazione anche all'appellante della necessità di adottare l'anzidetto coefficiente correttivo, in considerazione della sua appartenenza ad una delle organizzazioni sindacali che avevano partecipato alla procedura di liquidazione del Fondo.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Casagrande, deducendo cinque motivi di censura. Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 550,00, di cui C 350,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.