La Corte rigetta il ricorso di Prada S.p.A.
Pubblicato il: 11/25/2019
Prada S.p.A. è stata rappresentata dall'avvocato Marco Passalacqua, unitamente agli avvocati Anna Grazia Sommaruga, Marcello Giustiniani, Arianna Maria Beatrice Colombo e Gian Luca Pinto. Tamburo Giuseppe è rappresentato dagli avvocati Giuseppe Fontana e Fabio Rusconi.
Il Tribunale di Arezzo, con la pronuncia n. 385 del 2012, ha respinto la domanda, proposta da Giuseppe Tamburo nei confronti di Prada S.p.A., volta ad ottenere l'illegittimità del licenziamento dello stesso sig. Tamburo.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 1090 del 2017, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento impugnato, e ha dichiarato, quindi, risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del recesso e ha condannato la società a corrispondere a Giuseppe Tamburo l'indennità risarcitoria di cui al comma 6 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, quantificata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Prada S.p.A. affidata a cinque motivi, cui ha resistito Giuseppe Tamburo sulla base di un motivo cui ha, a sua volta, resistito con controricorso la società.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.