Trenitalia vince in cassazione.
Pubblicato il: 10/14/2020
Vivoli Pietro è stato affiancato dall'avvocato Stefania Plastina, mentre gli avvocati Andrea Uberti e Paolo Tosi hanno rappresentato Trenitalia.
Con sentenza del 26 ottobre 2016, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava le domande proposte da Pietro Vivoli nei confronti di
Trenitalia S.p.A., domande aventi ad oggetto l'accertamento del danno da dequalificazione professionale patito a motivo dell'asserita mancata ottemperanza alla sentenza resa in altro giudizio dal medesimo Tribunale in punto mancata assegnazione di mansioni adeguate al livello di inquadramento ed alla professionalità acquisita, la condanna al relativo risarcimento, la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitta a motivo del rifiuto opposto dal Vivoli allo svolgimento delle mansioni assegnate;
la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto tempestiva la contestazione, pur elevata una volta decorsi sei mesi di continui richiami, valsi ad accertare l'atteggiamento di astensione dalla prestazione lavorativa, priva di efficacia esimente, in ragione della scarsa importanza dell'inadempimento, l'eccezione relativa invocata a giustificazione del rifiuto della prestazione e, pertanto, legittima nel merito la sanzione irrogata, carenti le deduzioni in ordine alla lamentata inottemperanza alla pregressa pronunzia al punto da legittimare la decisione di non dar corso all'istruttoria e parimenti non provato il danno sofferto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Vivolii, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Trenitalia S.p.A.; il ricorrente ha poi presentato memoria.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.