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La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro Isveimer SpA


Pubblicato il: 11/19/2019

I ricorrenti Alvino Errico, Ciotola Sara, Cutolo De Rosis Marisa, De Vita Antonietta, Esposito Giuseppina, Esposito Gennaro, Simeone Silvana, De Cicco Maria Rosaria, Guerriero Rosa, Tucci Caterina, Tucci Michele, Liguori Domenico, Giurazza Michele, Pasquariello Giuseppina, Manna Olimpia, Solli Maria, Critelli Antonio, Pengo Rosanna, Guadagnuolo Michele sono stati difesi dagli avvocati Massimo Farina e Guido Marsiglia, mentre gli avvocati Angelo Abignente e Paolo Boer hanno rappresentato Isveimer.

L'Isveimer chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che, previo accertamento di un litisconsorzio necessario con tutti i destinatari del piano di liquidazione del Fondo di Previdenza Integrativa adottato il 4.8.1988 nel rispetto dei limiti di spesa ex art. 4 I. 588/96 ed approvato il 31.12.1988 dalla Banca d'Italia, venisse riconosciuta la legittimità del criterio di conversione applicato per la trasformazione delle rendite in capitale, come previsto dal Regolamento del Fondo, e la dichiarazione di estinzione di tutti i debiti; in subordine chiese l'indicazione del diverso criterio applicabile con conseguente riduzione proporzionale delle somme da attribuire a ciascun dipendente e la restituzione di quanto già percepito in eccesso. Instauratosi il contraddittorio, il giudice adito rigettò sia la domanda principale, stante l'accertata insussistenza di un litisconsorzio necessario e la carenza della documentazione contabile, che quelle riconvenzionali dei convenuti, volte alla rideterminazione del valore capitale delle rendite, data l'impossibilità di accertare la fondatezza delle relative istanze. 

Tale sentenza venne appellata dai pensionati, i quali lamentarono che l'Istituto aveva utilizzato coefficienti di capitalizzazione allegati al Regolamento FIP del 1989 risultati inadeguati, in quanto nel dicembre del 1998 il Ministro del Tesoro aveva fissato con decreto il nuovo tasso per la determinazione dell'usufrutto e delle rendite, cui aveva fatto seguito il decreto dell'11.1.1999 che aveva recepito tali nuovi coefficienti di rivalutazione. In pratica, secondo gli appellanti, la somma capitalizzata dall'Isveimer non era sufficiente a far percepire la stessa rendita per lo stesso numero di anni, ma una rendita notevolmente decurtata.

La Corte d'appello di Napoli (sentenza del 26.3.2015) ha respinto tali impugnazioni ritenendo che era legittimo e vincolante il limite di spesa fissato dall'art. 4 della legge n. 588/1996 (c.d. legge salva banco) e di conseguenza doveva affermarsi la correttezza dei coefficienti di capitalizzazione attinti dal Regolamento dell'1.3.1989 del Fondo, non essendo giustificabile il ricorso a meccanismi diversi di fonte eterogenea. Restavano, pertanto, assorbite le altre censure, mentre alcune di esse venivano ritenute infondate. Invece, venivano considerate assorbite le questioni proposte dall'Isveimer con l'appello  incidentale avverso il capo di sentenza concernente la rilevata mancata produzione dei documenti contabili (bilancio societario e tecnico).

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i pensionati di cui in epigrafe attraverso la proposizione di cinque distinti ricorsi, dei quali tre contengono quattro motivi di censura, uno sette motivi ed un altro tre motivi.

Resiste con corrispondenti cinque controricorsi l'Isveimer. Le parti depositano memoria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Ferri Luciano e rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.