La Corte rigetta il ricorso e condanna la banca al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Pubblicato il: 12/12/2019
La Banca Nazionale del Lavoro SpA è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Giammaria e Roberto Pessi, mentre Perri Paolo è stato affiancato dall'avvocato Paolo Pizzuti.
La Corte capitolina, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Paolo Perri, riconosceva il diritto del predetto al superiore inquadramento quale quadro direttivo (I livello retributivo), a fronte dell'inquadramento di appartenenza nella categoria impiegatizia, 30 area professionale (IV livello retributivo) del CCNL Settore Credito, condannando la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre accessori di legge; riteneva che la circostanza che la valutazione del personale venisse operata su moduli prestabiliti non escludeva la discrezionalità ed autonomia del valutatore e che la formulazione del giudizio di sintesi fosse espressione della responsabilità del predetto, così come l'attività di controllo dei costi emersa dall'istruttoria, che aveva confermato il margine di autonomia più elevato di quella circoscritta nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale propria dell'area di inquadramento impiegatizia.
Di tale decisione domanda la cassazione la Banca, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Perri; entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma1bis, del citato D.P.R..