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Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e AirOne perdono in cassazione.


Pubblicato il: 12/18/2019

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e AirOne sono state rappresentate dagli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori, mentre Pepe Sabrina è stato affiancata dagli avvocati Sergio Natale Edoardo Galleano, Luigi Pau, Vincenzo De Michele e Alessandro Meloni.

Con sentenza depositata il 18.11.2013, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il gravame interposto da Sabrina Pepe, nei confronti di Alitalia S.p.A. ed Air One S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Sassari resa in data 11.12.2012, ha dichiarato «la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la lavoratrice ed EAS S.p.A. ad ottobre 2009 e costituito, dalla data indicata, tra le parti, un rapporto a tempo indeterminato», ordinando a «Sogeal S.p.A. la riammissione in servizio della appellante nelle medesime mansioni attività e modalità di prestazione» e condannando «le appellate Alitalia, Airone e Sogeal in solido a corrisponderle tutte le maggiorazioni contrattuali connesse alla anzianità pregressa e maturata in ragione dei vari rapporti a termine e nel corso degli stessi ed al risarcimento del danno ex art. 32 I. 183/2010, al risarcimento del danno equivalente a sei volte la mensilità di fatto percepita nel corso dell'ultimo rapporto a termine e alla rifusione delle spese del doppio grado...»; che avverso tale sentenza Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.(ora Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) ed Air One S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la Pepe ha resistito con controricorso; sono state depositate memorie nell'interesse delle società e della Pepe; il P.G. non ha formulato richieste.

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, da distrarre.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.