Almaviva Contact SpA e Telecontact Center SpA perdono in cassazione.
Pubblicato il: 2/4/2020
Almaviva Contact SpA e Telecontact Center SpA sono state rappresentate dagli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori, mentre Annibale Alessandra è stata seguita dagli avvocati Maurizio De Stefano e Massimiliano De Stefano.
La Corte di Appello di Roma, con decisione pubblicata il 2 ottobre 2015, in seguito a cassazione con rinvio disposta da questa Corte con sentenza n. 21359 del 2013, ha dichiarato, in riforma della pronuncia di primo grado, "che tra Annibale Alessandra e la società Atesia Spa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 23.2.98 al 30.6.04 e che detto rapporto è proseguito sino al 31.12.04 con la società Telecontact Center Spa ed è ancora in essere con quest'ultima, con inquadramento nel terzo livello del CCNL Comunicazioni ed orario di 36 ore settimanali; che la ricorrente ha diritto di percepire per detti periodi le conseguenti differenze di retribuzione, oltre accessori di legge; che le richiamate società hanno omesso il versamento della contribuzione di legge all'Inps, conseguentemente dalle medesime dovuta nei limiti della prescrizione"; pertanto la Corte territoriale ha condannato "in solido la società Almaviva Contact spa, quale incorporante di Atesia Spa, e la società Telecontact Center spa al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 30.6.2004 e, per il periodo sino al 31.12.2004, la società Telecontact Center spa, nonché al versamento della contribuzione di legge nei limiti della prescrizione" e "quest'ultima società a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, l'ordinaria retribuzione dalla costituzione in mora, oltre accessori dalla sentenza".
I giudici di appello, premesso che la pronuncia rescindente aveva cassato demandando al giudice del rinvio di procedere "a nuovo esame dei fatti di causa con riferimento alle ulteriori indagini istruttorie sollecitate ed alla valutazione della produzione documentale indicata, facendo ricorso anche a poteri integrativi istruttori nei limiti consentiti dalla normativa vigente ed in conformità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati", hanno ritenuto, scrutinando nuovamente il materiale probatorio acquisito, che - in estrema sintesi - tra le parti fosse intercorso un unico rapporto di lavoro di natura subordinata, nonostante la presenza formale di una serie di sessanta contratti "definiti di collaborazione autonoma", con le relative conseguenze in ordine alla persistenza del rapporto di lavoro ed alle pronunce patrimoniali di cui al dispositivo riportato.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Almaviva Contact Spa e Telecontact Center Spa con 10 motivi; ha resistito con controricorso Alessandra Annibale; non hanno svolto attività difensiva Telecom Italia Spa e l'INPS, che ha solo depositato procura speciale.
In prossimità dell'adunanza camerale del 9 gennaio 2019 le parti hanno comunicato memorie ed il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, in detta adunanza, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la trattazione con il rito camerale, per cui la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 14 novembre 2019, in vista della quale la lavoratrice ha comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.