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Alitalia Compagnia Aerea Italiana perde in cassazione.


Pubblicato il: 3/9/2020

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori, mentre Pizzo Giampiero è stato difeso dall'avvocato Nyranne Moshi.

La Corte, esaminati gli atti e senti il consigliere relatore, rileva che il giudice del lavoro di Milano accoglieva parzialmente le domande proposte da Giampiero PIZZO nei confronti di ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA - C.A.I S.p.a., con riferimento alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane in forza di contratti a tempo determinato stipulati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 368/2001 (il primo dei quali per il periodo 11 luglio - 31 ottobre 2009 e l'ultimo ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto n. 368 per il periodo primo novembre 2010 fino al 28 febbraio 2011), disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, disattesi altresì le doglianze di parte attrice sull'asserita mancata specificazione della causale di assunzione, in virtù della specialità delle ipotesi prevista dall'articolo 2, comma primo, dell'anzidetto decreto n. 368, riteneva che la società convenuta non avesse soddisfatto l'onere probatorio cui era tenuta concernente il rispetto della cosiddetta clausola di contingentamento (secondo cui il ricorso alla contrattazione a tempo determinato era consentita soltanto qualora parte datoriale avesse osservato la soglia non superiore al 15% dell'organico aziendale al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono). Il tribunale aveva rilevato che la società convenuta aveva fornito soltanto il numero degli assunti a tempo indeterminato al mese di gennaio degli anni di riferimento, però omettendo di indicare il numero complessivo degli assunti a tempo determinato, indicati invece con riferimento al singolo mese.

Pertanto, il giudice adito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto sottoscritto l'8 luglio 2009, accertando quindi la sussistenza delle parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'anzidetta data, condannando di conseguenza la convenuta Compagnia a ripristinare il rapporto di lavoro e a riammettere l'attore in servizio, nonché al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 , liquidato nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; la sentenza di primo grado veniva appellata da Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a. e all'interposto gravame resisteva il signor Giampiero PIZZO;
la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 731 in data 23 luglio - 7 ottobre 2014, in parziale di riforma della gravata pronuncia, dichiarava la nullità del termine apposto a  contratto di lavoro stipulato il 20 ottobre 2010, accertando per l'effetto l'instaurazione di 10 novembre 2010. Confermava nel resto l'impugnata pronuncia, compensando le spese relative al secondo grado del giudizio in ragione della metà, con la condanna della società appellante al pagamento della residua quota, con attribuzione al procuratore anticipatario costituitosi per l'appellato;

la Corte d'Appello, respinto il primo motivo concernente la questione della asserita incompetenza territoriale del giudice adito, giudicava fondato il secondo motivo di gravame con il quale la società appellante aveva lamentato l'erronea considerazione circa l'asserito mancato rispetto nella clausola di contingentamento, nella misura del 15% fissata dall'articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 368/01. Parimenti, riteneva fondato il terzo motivo d'impugnazione, relativo alla considerazione del primo giudicante, secondo cui l'ultimo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive per il periodo 10 novembre 2010 - 28 Febbraio 2011 sarebbe stato da considerare illegittimo per inidoneità della causale ivi indicata, siccome generica e stereotipata così da non assolvere all'onere di specificazione di cui all'art. 1 del decreto n. 368.

Tuttavia, la Corte distrettuale sotto il profilo sostanziale rilevava che l'appellato aveva giustamente eccepito il difetto di prova del nesso causale tra le giornate di ferie programmate dai dipendenti del settore assistenti di volo presso la base di servizio di Milano da un lato e l'assunzione dello stesso appellato. Disattesa, quindi, la censura di ultrapetizione opposta in relazione all'avvenuto esame da parte del primo giudice del contratto in questione, la Corte territoriale rilevava che le prove dedotte sul punto risultavano in ogni caso inidonee ad assolvere all'onere probatorio imposto alla datrice di lavoro. Infatti, avuto riguardo alle circostanze articolate da parte della società in relazione alla prova testimoniale della stessa richiesta, unitamente alla documentazione all'uopo prodotta, sul punto la Corte di merito osservava che, pur risultando le ferie fruite dai dipendenti a tempo indeterminato come ferie annuali, tuttavia per dimostrare che il Pizzo avesse sopperito effettivamente a detta scopertura momentanea, stante il massiccio ricorso ai contratti a termine, anche con diverse causali  in relazione al medesimo periodo, occorreva che parte datoriale indicasse anche quanti altri soggetti fossero stati assunti a termine per la stessa sede di lavoro, anche per diverse causali, e quale fosse stata l'organizzazione lavorativa.

Risultava, ad ogni modo, dirimente, il fatto che il documento all'uopo prodotto dalla convenuta, costituito da una tabella recante il nominativo dei dipendenti asseritamente a tempo indeterminato ed i giorni di assenza per le ferie annuali di ciascuno di essi, evidenziava nel mese -da cui decorreva l'assunzione dell'appellato- come primo giorno di assenza il 25 novembre (con riferimento alla persona di Lapiche Veronique) e successivamente soltanto il 27 e 28 novembre (per quali risultava essere stato assente tale Calì), con la conseguente conclusione che il PIZZO non aveva sostituito personale in ferie sino a tutto il 24 novembre 2010. La prova del nesso causale tra l'assunzione a termine in argomento e la motivazione indicata nel contratto di lavoro a tempo determinato non poteva, quindi, ritenersi assolta, con conseguente accertamento che dal 10novembre 2010 sussisteva tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Respinta altresì l'eccezione reiterata dall'appellante circa la nullità integrale, e non parziale ex art. 1419 co. 2 c.c., del contestato contratto a termine in discussione della società, in base alla citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte territoriale disattendeva altresì il motivo d'appello concernente la pretesa omessa considerazione degli accordi relativi alla stabilizzazione dei rapporti a termine ai sensi dell'articolo 32, comma sesto, della legge n. 183/10, tenuto conto tra l'altro che nel caso di specie risultava ad ogni modo equamente liquidato un indennizzo in ragione di cinque mensilità, perciò comunque inferiore al limite massimo dei sei mesi previsto dal succitato comma sesto dell'art. 32. Inoltre, la società appellante aveva omesso di chiarire e di riportare il contenuto dell'accordo sindacale in data 4 marzo 2011, da cui poter evincere un effettivo percorso di stabilizzazione dei lavoratori già occupati a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie; avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a., già Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a., come da atto di cui è stata chiesta la notifica il 7 Aprile 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito il signor Giampiero  PIZZO mediante controricorso, notificato con posta elettronica certificata del 19 maggio 2015; entrambe le parti successivamente hanno depositato memoria illustrative.

Per questo motivo La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.