A.S.M.I.U. vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/18/2019
Andrea Rino Battaglia è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Nicola Boni mentre A.S.M.I.U. è stata affiancata dagli avvocati Nicola Domenico Petracca di Piacci De Vivo Petracca e Riccardo Diamanti e Laura Marchiò di Studio Legale Diamanti Marchiò.
Andrea Rino Battaglia, dottore commercialista, chiamava in giudizio l'A.S.M.I.U. (Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana) e con la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Massa esponeva di avere stipulato con l'azienda convenuta una convenzione di collaborazione di durata triennale, che prevedeva il rinnovo automatico in caso di mancata disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Lamentava che l'azienda convenuta, disconoscendo la clausola di rinnovo automatico, si era rifiutata di corrispondere il compenso per il periodo successivo al momento in cui aveva dichiarato di recedere dall'accordo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.