La Corte rigetta il ricorso di INPS in un procedimento avviato per condotte discriminatorie
Pubblicato il: 11/7/2019
I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale è stato rappresentato dagli avvocati Antonietta Coretti, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo, nel ricorso contro ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e APN - Avvocati Per Niente ONLUS, rappresentato da Alberto Guariso, di Studio Diritti e Lavoro.
Con sentenza n. 1124 del 2014, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto dall'INPS avverso l'ordinanza del tribunale di Milano che, su ricorso di Gonzales Salazar Giovanna Vanessa, ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE ed APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS, aveva accertato una discriminazione di natura collettiva nella condotta tenuta dal Comune di Milano e dall'INPS consistita nel!' aver negato agli stranieri, soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia, l'assegno al nucleo familiare (ANF) di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 65 ed aveva pertanto ordinato all'INPS di porre fine alla predetta condotta discriminatoria e di corrispondere a Gonzales Salazar Giovanna Vanessa l'assegno predetto in misura di €135,43 per 13 mensilità per l'anno 2012, in assenza di domanda per i periodi precedenti ed escludendo l'ipotesi di una discriminazione individuale.
La Corte territoriale ha, quanto alla legittimazione attiva delle associazioni appellate, ritenuto che il relativo motivo di appello dell'INPS fosse privo di sufficiente specificità e, quindi, inammissibile. La Corte ha inoltre affermato l'esistenza di una discriminazione a carattere collettivo, in quanto, esclusa la necessità di provare la volontà lesiva, la condotta dell'INPS in poneva in contrasto con la normativa europea vigente, ed in particolare con l'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE concernente la parità di trattamento in materia di prestazioni, assistenza e protezione sociale. Con la stessa decisione, la Corte ha accolto parzialmente l'appello della Gonzales nella parte relativa alla decorrenza e confermato la decisione di primo grado laddove aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l'accertamento di una discriminazione di carattere individuale commessa dall'INPS e dal Comune di Milano.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS con due motivi, in ordine ai quali, nelle memorie depositate, ha affermato di insistere solo nel primo. Resistono, ASGI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE ed ANP AVVOCATI PER NIENTE ONLUS. Il Comune di Milano e Gonzales Salazar Giovanna Vanessa sono rimasti intimati.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.