Venera Cappitta vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/9/2020
C.i.v.i.s. Multiservizi S.p.A. è stara rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Nicola Domenico Petracca e Claudio Moro.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9.7.2015, ha accolto parzialmente il gravame interposto da Venera Cappitta, nei confronti della C.I.V.I.S. Multiservizi S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Verona n. 12/2011, resa il 13.1.2011, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere «il pagamento delle differenze retributive calcolate sulla base del CCNL Terziario o, in subordine, del CCNL Pulizie, in luogo del CCNL Proprietari di Fabbricati, applicato al suo contratto di lavoro di portierato».
Pertanto, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, ha condannato la società appellata a versare alla Cappitta, a titolo di differenze retributive, Euro 6.912,50, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo; ed altresì, a restituire alla lavoratrice le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla data del pagamento al saldo, compensando per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di merito e condannando la società al pagamento della metà residua.
Per la cassazione della sentenza ricorre la C.I.V.I.S. Multiservizi S.p.A. sulla base di un motivo, ulteriormente illustrato da memoria; Venera Cappitta è rimasta intimata.
Il P.G. non ha formulato richieste.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 novembre 2019