La Corte rigetta il ricorso di Poste Italiane nei confronti delle due lavoratrici
Pubblicato il: 3/16/2020
Gli avvocati Roberto Pessi e Giampiero Proia hanno rappresentato Poste Italiane, mentre Santangelo Anna e Pierini Daniela sono state affiancate dagli avvocati Sergio Galleano, Daniele Biagini e Matteo Caniglia Cogliolo.
Con sentenza n. 145/2016, pubblicata il 21 aprile 2016, la Corte d'appello di Genova, previa riunione dei procedimenti, ha confermato le sentenze, con le quali il Tribunale di Massa, in accoglimento dei ricorsi di Anna Santangelo e di Daniela Pierini, ha condannato la soc. Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle incentivazioni spettanti a ciascuna delle ricorrenti in virtù delle previsioni di cui all'art. 70 CCNL di Poste Italiane del 14 aprile 2011.
La Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento del diritto alle incentivazioni, i disservizi verificatisi al sistema informatico nel mese di giugno 2011, disservizi che avevano determinato un'anomala riduzione di operazioni in taluni uffici ed un aumento in altri, tra cui quelli delle ricorrenti, ove il sistema non era ancora attivo; ha, in particolare, rilevato come le modifiche di seguito apportate dalla società ai criteri di calcolo dei premi potessero avere efficacia per i periodi di lavoro futuri, e non rispetto ad obiettivi che erano già stati raggiunti dai lavoratori, e altresì osservando come non fosse configurabile nel caso di specie un evento di forza maggiore, tale da alterare la dinamica previsionale del piano incentivante, posto che il fatto, che aveva dato causa alle modifiche dello stesso piano, era imputabile ad un fornitore di servizi, nei confronti del quale il datore di lavoro avrebbe potuto svolgere eventuale azione di rivalsa in relazione ad eventuali poste risarcitorie o di danno.
Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con unico motivo, cui hanno resistito le lavoratrici con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti Galleano e Biagini.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.