La Corte dichiara estinto il processo
Pubblicato il: 10/23/2020
Distillerie Franciacorta S.p.A e Franzina S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Mendolia Stefano e Petracca Nicola Domenico.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;
visto il comma 14 dell'art. 6 del suddetto d.l. 119 del 2018 secondo cui "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri";
considerato che alla luce di detta richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc.civ
che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo.

