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Poste Italiane SpA perde in cassazione.


Pubblicato il: 6/5/2020

Roberto Pessi, Giampiero Proia, Angelo Pandolfo e Luigi Fiorillo hanno rappresentato Poste Italiane SpA. Gli avvocati Sergio Galleano e Daniele Biagini hanno rappresentato Tognoni Paolo, Antonioli Giovanna, Bottari Anna Maria, Cantagalli Anna, Davini Laura, Maloni Paola, Mariani Maria, Tarantola Piero, Vitaloni Alberto.

Con sentenza n. 347/2015, pubblicata il 23 novembre 2015, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Massa, in accoglimento dei ricorsi riuniti di Paolo Tognoni e altri otto dipendenti di Poste Italiane S.p.A., ha condannato la società al pagamento delle incentivazioni spettanti a ciascuno dei ricorrenti in virtù delle previsioni di cui all'art. 70 CCNL di Poste Italiane del 14 aprile 2011.

La Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento del diritto alle incentivazioni, i disservizi verificatisi al sistema informatico nel mese di giugno 2011, disservizi che avevano determinato un'anomala riduzione di operazioni in taluni uffici ed un aumento in altri, tra cui quelli dei ricorrenti, ove il sistema non era ancora attivo; ha, in particolare, rilevato come le modifiche di seguito apportate dalla società ai criteri di calcolo dei premi potessero avere efficacia per i periodi di lavoro futuri, e non rispetto ad obiettivi che erano già stati raggiunti dai lavoratori, e altresì osservando come non fosse configurabile nel caso di specie un evento di forza maggiore, tale da alterare la dinamica previsionale del piano incentivante, posto che il fatto, che aveva dato causa alle modifiche dello stesso piano, era imputabile ad un fornitore di servizi, nei confronti del quale il datore di lavoro avrebbe potuto svolgere eventuale azione di rivalsa in relazione ad eventuali poste risarcitorie o di danno.

Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con unico motivo, cui hanno i resistito i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Per questo la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti Galleano e Biagini. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo  titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.