La Corte accoglie uno dei motivi di ricorso dei docenti contro il Ministero dell'Istruzione
Pubblicato il: 3/6/2020
Lo Studio Diritti e Lavoro, con l'Avv. Guariso Alberto, rappresenta i docenti nel ricorso proposto contro il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La Corte d' Appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha riformato le sentenze del Tribunale della stessa sede e del Tribunale di Monza, che avevano parzialmente accolto le domande proposte nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca dai docenti - Capodici Mariateresa, Volpicella Ester, Baessato Camilla, Luconi Fuliva, Romano Olga, Tieghi Maria Lorenza, Alfeo Rosalba - e da altri litisconsorti e, dichiarata l'illegittimità dei plurimi contratti a termine intercorsi fra le parti, avevano condannato il Ministero al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, nonché al pagamento delle differenze retributive corrispondenti all'effettiva anzianità di servizio respingendo, invece, la domanda principale di conversione del rapporto.
La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha affermato la specialità della disciplina delle supplenze, dettata dalla legge n. 124/1999 e dai regolamenti adottati con decreto ministeriale, e conseguentemente ha ritenuto inapplicabile il d.lgs. n. 368/2001, nella parte in cui prevede un limite massimo alla reiterazione dei contratti.
Ha evidenziato che l'intera disciplina è finalizzata a garantire la funzionalità del servizio e la continuità didattica e, pertanto, ha escluso ogni profilo di contrasto con la direttiva 1999/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano anche la differenza di trattamento, quanto all'incidenza economica dell'anzianità, fra personale a tempo indeterminato e supplenti.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i docenti, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il MIUR, rimasto intimato.
La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.