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Olon S.p.A. vince in Cassazione in un procedimento avviato da un lavoratore


Pubblicato il: 3/27/2020

Gli avvocati Lidia Sgotto Ciabattini e Maria Teresa Noro hanno rappresentato Olon S.p.A. nel ricorso contro Buric Ciprian Vasile, rappresentato da Alberto Guarisi, Livio Neri e Massimo Guenci, dello Studio Diritti e Lavoro.

Con sentenza in data 12 ottobre 2017 il Tribunale di Pavia respingeva il ricorso in opposizione proposto dalla società Olon s.p.a. avverso l'ordinanza con cui, a conclusione della fase sommaria del procedimento iniziato, ai sensi della 1. n. 92 del 2012, da Vasile Ciprian Buric per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera dell'8.4.2016, la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento e la tutela reintegratoria e risarcitoria, con vittoria di spese, era stata accolta.

A fronte dell'addebito contestato dall'azienda, cioè dell'essere il lavoratore, operaio presso lo stabilimento di Dorno (PV), trasceso a vie di fatto nel corso di un diverbio con il capoturno, colpendolo con un calcio sotto il ginocchio, entro il perimetro dei locali dell'impresa, ipotesi che giustificava il licenziamento in tronco, il Tribunale accertava la realtà del fatto. Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva l'episodio, on idoneo a recare un "grave perturbamento della vita aziendale" secondo la dizione della norma collettiva collocata all'interno della disposizione. Il giudice di prime cure traeva da ciò la conseguenza del doversi considerare l'insussistenza del fatto contestato, e quindi l'applicabilità della tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell'art. 18 della 1. n. 300 del 1970.

Avverso la citata sentenza la società datrice di lavoro proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Milano. Con sentenza pubblicata il 12.3.2018, la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo, condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle spese del grado.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Milano la Olon s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Vasile Ciprian Buric resiste con controricorso, pure illustrato da memoria.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.