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Rodacciai S.p.A vince in Cassazione


Pubblicato il: 5/15/2020

Diouf Babacar è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Roberto Afeltra mentre Rodacciai S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Nicola Petracca di Piacci De Vivo Petracca e Claudio Moro e Ezio Moro di Studio Legale Associato Moro.

Con sentenza n. 183 pubblicata il 7.3.2018 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda proposta da Diouf Babacar nei confronti della società Rodaccia s.p.a. per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione (dal 20 al 30 settembre 2010, poi prorogato al 30 novembre 2010) in forza del quale egli era stato utilizzato presso la predetta società;

La Corte territoriale ha ritenuto decorso il termine di decadenza di cui all'articolo 32, commi 1 e 4, I. n. 183/2010, applicabile anche ai contratti di somministrazione già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, in quanto l'impugnazione stragiudiziale era stata proposta con atto spedito dal lavoratore il 30.9.2014, quindi tardivamente, anche tenendo conto della proroga disposta dal comma 1 bis dell'art. 32 cit.;

Avverso la sentenza ha proposto ricorso Diouf Babacar, articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, la società Rodacciai s.p.a.;

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.