Gtech S.p.A. vince in cassazione.
Pubblicato il: 6/25/2020
Battista Giuseppina è stata rappresentata dall'avvocato Filippo Aiello, mentre gli avvocati Roberto Pessi e Mario Miceli hanno difeso Gtech S.p.A.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 8.7.2014, ha accolto parzialmente il gravame interposto da Giuseppina Battista, nei confronti della GTECH S.p.A. (già Lottomatica Group S.p.A.), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa in data 8.3.2012, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta società utilizzatrice a far data dal 2.4.2007, ed altresì il diritto al superiore inquadramento nel VI livello del CCNL di categoria, nonché la condanna della società a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla medesima le retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento superiore;
che, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, la Corte territoriale ha dichiarato che tra la società GTECH S.p.A. e la Battista è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.4.2007, ancora in atto, ed ha condannato la società a riammettere in servizio la dipendente ed a corrispondere alla stessa una indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 32 della I. n. 183 del 2010, nella misura di 4 mensilità di retribuzione, oltre accessori di leggedalla data della sentenza ed alle spese di lite dei due gradi di merito;
per la cassazione della sentenza ricorre la GTECH S.p.A. (già Lottomatica Group S.p.A.) sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Giuseppina Battista; sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; il P.G. non ha formulato richieste.
Per questo motivo la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5% ed accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.