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Kone Mohamed perde in Cassazione contro il Ministero dell'Interno


Pubblicato il: 10/12/2020

Kone Mohamed è stato rappresentato dallo Studio Diritti e Lavoro, con gli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri nel ricorso contro il Ministro dell'Interno.

Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 14 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da Mohamed Kone, cittadino della Costa D'Avorio, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall'interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria). Il Tribunale evidenziava che il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché perseguitato dallo zio si era rivolto alla polizia che non gli aveva fornito aiuto. In ogni caso dichiarava di aver paura dello zio in caso di rientro in patria.

Il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente, se pure credibile, non faceva riferimento ad alcuna situazione integrante i presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale né con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, cui peraltro il ricorrente aveva rinunciato, é a quella di protezione sussidiaria. Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l'incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali la Costa d'Avorio non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Mohamed Kone ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.