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Telecom Italia SpA vince in cassazione.


Pubblicato il: 9/9/2020

Bellezza Graziano è stata rappresentato dall'avvocato Giuseppe Giuratrabocchetta, mentre gli avvocati Roberto Pessi e Marco Maria Valerio Rigi Luperti hanno assistito Telecom Italia SpA.

La Corte di appello di Potenza, in accoglimento del ricorso incidentale di Telecom Italia s.p.a. ed in riforma della sentenza del giudice del lavoro di Matera, ha rigettato la domanda proposta da Graziano Bellezza di inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. per il personale dipendente dalle aziende di telecomunicazioni ed ha ritenuto assorbito il ricorso del Bellezza che, in via principale, aveva impugnato il capo della sentenza che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla società.

La Corte di merito - descritta la qualifica rivendicata e quella di appartenenza ed individuati i tratti distintivi delle due qualifiche - ha accertato che le mansioni svolte dal Bellezza era ascrivibili al livello di inquadramento posseduto in quanto, nello svolgimento delle mansioni affidategli, il ricorrente era privo di autonomia decisionale ed i compiti svolti richiedevano la competenza tecnica di un solo operatore, in grado di eseguire procedure consolidate con gli strumenti necessari, senza alcun coordinamento di altri operatori e privo di competenze specialistiche.

Il giudice di secondo grado ha rilevato infatti che le operazioni svolte erano di tipo manuale e consistevano nel collegamento del router alla linea telefonica esterna ed interna: nell' installazione delle linee attraverso l'avvio di programmi predefiniti con verifica dell'esito dell'operazione. Nel caso di fallimento dell'operazione, poi, il lavoratore provvedeva a contattare il centro di supporto.

Ha osservato che, in sostanza, si trattava di operazioni finalizzate tutte all'unico risultato operativo dell'installazione della linea presso il cliente finale e non richiedevano compiti specialistici ad elevata tecnicità poiché comportavano la mera ripetizione di procedure predeterminate che, ove non andate a buon fine richiedevano l'intervento aziendale per la risoluzione dei problemi verificatisi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Graziano Bellezza che ha articolato due motivi ai quali ha resistito la Telecom Italia s.p.a. con controricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.