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La Corte rigetta il ricorso proposto dall'azienda nei confronti dei lavoratori.


Pubblicato il: 9/11/2020

Defendini Logistica Srl è stata rappresentata dagli avvocati Roberto Pessi, Antonio Vallebona, Giuseppe Sigillò Massara e Ignazio Arbignani. Arfinetti Giorgio, Borghino Laura e Orlandi Laura sonno stati assistiti dagli avvocati Guglielmo Durazzo e Antonio Giordano.

La Corte d'Appello di Torino, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva le domande proposte da Giorgio Arfinetti, Laura Borghino e Laura Orlandi intese a conseguire la condanna della s.r.l. Defendini Logistica alla costituzione del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate a far tempo dal 7/12/2012 da liquidarsi in separato giudizio.

Il thema decidendum concerneva la vicenda traslativa disciplinata dall'art.47 1.428/1990, intercorsa fra la s.r.l. Agenzia Defendini (dichiarata insolvente dal Tribunale di Torino e posta in amministrazione straordinaria ai sensi del d. Igs. n.270/2009) e la s.r.l. Defendini Logistica, alla cui stregua in sede di accordo sindacale, era stata prevista l'assunzione da parte di quest'ultima società, di 49 lavoratori provenienti dalla cessata Agenzia Defendini, alle dipendenze della quale i predetti ricorrenti avevano svolto attività di lavoro subordinato.

La Corte di merito condivideva la tesi accreditata dai lavoratori, osservando che nello specifico l'accordo sindacale prevedeva l'obbligo per la cessionaria di assumere 49 lavoratori, dei quali due terzi sarebbero stati scelti in ragione dei criteri adottati dal legislatore nella 1.223/91 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-organizzative) ed un terzo tenendo prioritariamente conto delle esigenze tecnico organizzative della società.

Osservava la Corte come, pur essendo "vero che per il criterio delle esigenze tecnico organizzative era stato lasciato all'azienda un margine di discrezionalità, tale discrezionalità, peraltro, doveva avere ad oggetto, necessariamente, le modalità di attribuzione del punteggio e non già direttamente la scelta dei lavoratori da assumere". In altre parole la società non avrebbe potuto scegliere di assumere un lavoratore piuttosto che un altro "in base a criteri non oggettivi, non dichiarati e non verificabili, giacchè qualsiasi criterio di scelta, per essere davvero tale, deve essere basato su elementi oggettivi e verificabili in modo da consentire la formazione di una graduatoria e da essere controllabile in fase applicativa".

La Corte concludeva, quindi, che la società Defendini Logistica non aveva dimostrato di aver rispettato i criteri di scelta previsti dall'accordo sindacale del 26/11/2012 e le ragioni e modalità in base alle quali erano stati attribuiti i punteggi in relazione alle esigenze tecnico-organizzative.

Avverso tale decisione la società interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi. E' stata quindi, depositata memoria, alla quale sono state allegate copie dei verbali di conciliazione sottoscritti innanzi alla Corte d'Appello di Torino, dalla società, Laura Orlandi e Laura Borghino ed alla cui stregua è stato chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Resistono le parti intimate con controricorso illustrato da memoria ex art.380 bis c.p.c..

La Corte dichiara cessata la materia del contendere fra Defendini Logistica s.r.I., Laura Borghini e Laura Orlandi e compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Rigetta il ricorso proposto nei confronti di Giorgio Arfinetti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dei DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.