Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale


Pubblicato il: 11/14/2019

SEAL Srl è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Stefano Mendolia e Nicola Domenico Petracca.

La SEAL s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed i suoi soci Sergio Galvagni ed Alberto Galvagni, propongono ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 260/67/11, depositata I'll ottobre 2011, che ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che aveva accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi dei medesimi contribuenti avverso gli avvisi con i quali l'Ufficio, a seguito del processo verbale di constatazione n. 212/2008, aveva accertato:

a) nei confronti della SEAL s.r.I., per l'anno d'imposta 2005, ai fini delle imposte dirette, dell' Iva e dell'Irap, il maggior reddito d'impresa di euro 675.000,00, relativo a costi indebitamente dedotti, in quanto connessi ad operazioni inesistenti; e per l'anno d'imposta 2006, ai fini delle imposte dirette ,considerato che la contribuente aveva utilizzato in compensazione con il reddito d'impresa la perdita d'esercizio di cui all'anno d'imposta precedente, rettificata a seguito del predetto accertamento, il conseguente maggior reddito imponibile di euro 47.482,00; nei confronti di ciascuno dei predetti soci - in considerazione della rispettiva partecipazione, pari al 50%, al capitale della medesima s.r.I., qualificata ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, e visto il combinato disposto degli artt. 3, comma 3, lett. a e 44 e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dal d.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, secondo cui gli utili distribuiti derivanti da partecipazioni qualificate costituiscono reddito da capitale limitatamente al 40% del loro ammontare, e 27 del d.P.R. n. 600 del 1973- per l'anno d'imposta 2005, ai fini Irpef, il maggior reddito da capitale di euro 135.000,00.

Il processo verbale di constatazione posto a base degli accertamenti aveva per oggetto una complessa vicenda negoziale.

L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'operazione commerciale, nel suo complesso, presentasse profili di antieconomicità tali da giustificare l'accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa di euro 675.000,00, relativo a costi che assumeva indebitamente dedotti dalla società ricorrente, in quanto connessi ad operazioni inesistenti. In particolare, l'Ufficio rilevava che il corrispettivo della cessione del contratto preliminare che sarebbe stato pagato dalla SEAL s.r.I., sommato al prezzo del riscatto dell'immobile che quest'ultima avrebbe sopportato, ed alle spese direttamente connesse all'operazione commerciale in questione, conduceva ad un costo superiore al prezzo di vendita dello stesso bene incassato successivamente dalla medesima società, evidenziando pertanto una perdita contabile di euro 24.076,87. La conseguente antieconomicità dell'operazione, secondo l'Ufficio, neppure poteva essere giustificata dalla finalità della società ricorrente di trarre profitto dalla locazione dell'immobile, atteso che essa lo aveva ceduto subito dopo averne acquistato la proprietà.

La non convenienza imprenditoriale dell'operazione era poi confermata, secondo l'Ufficio, dal fatto che la società ricorrente, per effetto delle descritte operazioni negoziali, aveva anticipato, prima che le venisseceduto il contratto di leasing, a titolo di caparra ed acconti, una parte assai rilevante (euro 800.000,00) del corrispettivo (euro 915.000,00) dovuto a tale titolo, senza ricevere in cambio adeguate garanzie circa il buon esito finale del negozio, e quindi assumendosi un rischio inusuale nella prassi imprenditoriale.

Tali circostanze, unite alla condotta della cedente GE.PAR. s.r.l. ( che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ed Iva ed aveva fatturato alla SEAL s.r.l. la parte del corrispettivo del contratto di cessione del contratto di leasing immobiliare già versatale invece da Alberto Galvagni, per il diverso titolo di caparra confirmatoria e di acconto dell'originario contratto preliminare di compravendita dell'immobile) e ad ulteriori rilievi circa l'effettività ed i tempi dei relativi pagamenti, conducevano quindi l'Ufficio a ritenere che nel contratto del 25 agosto 2005 tra SEAL s.r.l. e GE.PAR. s.r.l. fosse stato indicato un corrispettivo superiore di euro 675.000,00 rispetto a quello effettivo, allo scopo di trasferire artificiosamente alla GE.PAR. s.r.l. (che aveva acquistato originariamente l'immobile per euro 231.445,00), interponendola nell'operazione negoziale complessiva quale società "cartiera" ed inadempiente nei confronti del fisco, la plusvalenza conseguente alla cessione finale del bene, contemporaneamente creando costi in realtà non esistenti, perché superiori a quelli effettivi, che la SEAL s.r.l. avrebbe dedotto.

I ricorsi dei contribuenti sono stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale adita, che ha escluso che la ricostruzione induttiva dell' Ufficio fosse suffragata da indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a costituire valida prova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 ccod. civ.

L' appello dell'Agenzia è stato solo parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto fondati gli accertamenti limitatamente al minor importo di euro 550.000,00, corrispondente alla somma pagata da Alberto Galvagni a titolo di caparra confirmatoria e di acconto dell'originario contratto preliminare di compravendita dell'immobile, contenente la clausola che consentiva al predetto la successiva nomina del promittente acquirente.

Il giudice a quo, infatti, rilevato che, ai sensi degli artt. 1401 e 1402 cod, civ., l' electio amici deve essere comunicata alla controparte entro tre giorni (salvo non sia convenuto un termine diverso) e deve essere accompagnata dall'accettazione del soggetto nominato (ove questi non abbia rilasciato una procura antecedente al contratto), ha dato atto che non risultavano adempiute tale modalità da Alberto Galvagni ed ha quindi ritenuto che il contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ.„ avesse prodotto i suoi effetti tra le parti originarie, con la conseguenza che gli importi anticipati dallo stesso contraente Galvani avrebbero dovuto essere imputati e fatturati esclusivamente a quest'ultimo, e non favore della SEAL s.r.I., che ha quindi illegittimamente detratto costo ed Iva corrispondenti.

E' stato invece respinto l'appello dell'Ufficio con riferimento al resto del corrispettivo fatturato dalla GE.PAR. s.r.l. alla SEAL s.r.I., «in quanto la ricostruzione ... circa l'antieconomicità e rischiosità dell'operazione non appare fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, peraltro anche frutto di presunzioni di presunzioni.».

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza impugnata. L'ufficio si è costituito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. I ricorrenti hanno depositato controricorso incidentale e successiva memoria.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.