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INPGI perde in cassazione.


Pubblicato il: 9/23/2020

INPGI, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, è stato rappresentato dall'avvocato Petrocelli Marco, mentre gli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori hanno assistito Sky Italia.

La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell'opposizione proposta dalla soc Sky Italia srl avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPGI per il pagamento di contributi e sanzioni relativi al rapporto di lavoro dei giornalisti Corrado Formigli e Stefano Romita dall'ottobre 2002 al giugno 2003, ritenuto dall'Istituto di natura subordinata.

La Corte ha affermato che la decisione del Tribunale si era attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'individuazione delle caratteristiche del lavoro subordinato giornalistico . Ha rilevato, infatti, che la natura subordinata doveva essere desunta ,oltre che dalle% pattuizione di un compenso fisso mensile, dalla disponibilità di una postazione fissa e dalli utilizzazione strumenti messi a disposizione da Sky ,dall' affidamento e responsabilità di un particolare settore informativo , dal rispetto delle direttive dei superiori gerarchici , dal doversi coordinare con la direzione per la fruizione di ferie e permessi.

La Corte ha osservato, inoltre, che la società aveva posto l'accento su circostanze non idonee a far escludere la natura subordinata del rapporto.

Avverso la sentenza ricorre Sky Italia con tre motivi . Resiste l'INPGI. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex ad 378 cpc.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13 se dovuto.