Laura Cattelan vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/6/2019
Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia, Roberto Romei e Enzo Morrico di Maresca, Morrico, Boccia & Associati; Laura Cattelan è stata invece affiancata dagli avvocati Raffaele Cardilli e Giancarlo Moro.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 maggio 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Telecom Italia Spa al pagamento in favore di Laura Cattelan della somma di euro 31.627,30, oltre accessori e spese, maturata dal settembre 2011 al gennaio 2013, successivamente alla sentenza del 2010 con cui era stata dichiarata l'inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d'azienda avvenuto in favore della MP Facility Spa; tale importo rappresentava la differenza tra quanto percepito dalla lavoratrice presso la società cessionaria, ove era stata collocata in CIG a zero ore ie le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire da Telecom.
La Corte territoriale ha escluso - per quanto qui interessa - che la transazione a chiusura del rapporto di lavoro con MP Facility Spa producesse effetto nel rapporto di lavoro con la cedente, anche perché nella conciliazione era espressamente specificato che la stessa non pregiudicava "le questioni riferite al rapporto di lavoro con Telecom Italia Spa"; ha altresì escluso che gli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di incentivo all'esodo, quindi quale controprestazione rispetto al consenso prestato alla risoluzione anticipata dal rapporto, potessero essere detratti da somme erogate in relazione alle retribuzioni perdute nel periodo precedente la cessazione del rapporto stesso.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia Spa con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso la Cattelan.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Raffaele Cardilli - Avvocato Raffaele Cardilli
Arturo Maresca - Maresca, Morrico, Boccia & Associati
Franco Raimondo Boccia - Maresca, Morrico, Boccia & Associati
Enzo Morrico - Maresca, Morrico, Boccia & Associati
Roberto Romei - Maresca, Morrico, Boccia & Associati