Bottomei Luciano vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/11/2019
Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Enzo Morrico, Arturo Maresca, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia di Maresca, Morrico, Boccia & Associati; Bottomei Luciano è stato invece rappresentato dall'avvocato Marco Gustavo Petrocelli.
Con sentenza n. 3198/2016, depositata il 4 giugno 2016, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da Telecom Italia S.p.A. nei confronti del decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 37.981,44 oltre accessori richiesto da Luciano Bottomei, in relazione al periodo retributivo giugno 2011-settembre 2012, a seguito della sentenza che aveva dichiarato ex art. 2112 cod. civ. la nullità della cessione del suo rapporto di lavoro dalla TIM (poi Telecom Italia S.p.A.) ad altra società. 2. Premesso che il lavoratore era stato posto in cassa integrazione dal mese di febbraio 2011 al dicembre successivo e che in seguito, risolto il rapporto di lavoro da parte della cessionaria, non aveva più ricevuto alcuna retribuzione, ha osservato come il ricorrente, a prescindere dalla formale domanda di pagamento delle retribuzioni, avesse offerto in sede monitoria gli elementi, in fatto e in diritto, per supportare anche una domanda risarcitoria parametrata alle retribuzioni non percepite, con la conseguenza che, essendo rimessa all'apprezzamento del giudice la qualificazione della domanda e della natura dell'obbligazione, era da escludersi che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione.
La Corte ha inoltre rilevato come l'aliunde perceptum da detrarre ai fini del calcolo del risarcimento del danno fosse soltanto costituito dai compensi conseguiti dal lavoratore reinnpiegando le proprie energie lavorative, sicché da tale calcolo - in applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in fattispecie di licenziamento ma applicabile anche al caso dedotto in giudizio - dovevano essere escluse le indennità di mobilità e di disoccupazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, assistito da memoria.
La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.