LA7 e Telecom Italia perdono nel ricorso contro la dipendente Galletti Elisabetta Maria
Pubblicato il: 11/14/2019
Lo studio Maresca, Morrico, Boccia & Associati ha assistito La7 e Telecom Italia nel contenzioso.
Maria Elisabetta Galletti, premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore di Telecom Italia Media s.p.a., ha dedotto la nullità del contratto interinale e dei successivi contratti a termine per mancata indicazione delle ragioni giustificative dell'assunzione a tempo determinato, e chiesto l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto a decorrere dal primo contratto e la condanna di Telecom Italia s.p.a. al relativo ripristino ed al pagamento delle spettanze retributive medio tempore maturate.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto in data 15.7.2010, la sussistenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato Telecom Italia s.p.a. e la società La 7 s.r.l. intervenuta quale cessionaria del ramo di azienda al quale era addetta la lavoratrice, al pagamento, in solido, della indennità risarcitoria.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società La 7 sulla base di tre motivi; Elisabetta Maria Galletti ha depositato tempestivo controricorso; Telecom Italia s.p.a. ha depositato controricorso adesivo al ricorso per cassazione; E WORK è rimasta intimata.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra la La 7 s.p.a. e Telecom Italia s.p.a.. Condanna le società in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Elisabetta Maria Galletti.
La7 e Telecom sono state rappresentate dagli avvocati Arturo Maresca e Franco Raimondo Boccia.
La lavoratrice è stata invece difesa dall'avvocato Sara D'Onofrio.