La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta i ricorsi incidentali.
Pubblicato il: 10/2/2020
Ficoneri Damiano è stato affiancato dagli avvocati Giovanni Nicola D'Amati e Domenico D'Amati, mentre Telecom Italia Media S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Roberto Pessi e Maurizio Santori.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 878/2011, ha respinto la domanda di Damiano Ficoneri volta ad ottenere, nei confronti di Telecom Italia Media S.p.A., la conservazione del trattamento economico spettante al capo servizio anche per il periodo successivo alla cessazione delle funzioni di corrispondente da New York; ha invece condannato Telecom, per tale parte accogliendo il ricorso, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 22 del CCNLG per il trasferimento da Roma all'ufficio estero.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 926/2015, pubblicata il 23/2/2015, ha respinto sia l'impugnazione principale del ricorrente, sia quella incidentale della società, confermando per intero la decisione di primo grado.
La Corte ha rilevato a sostegno della propria decisione che l'equiparazione del corrispondente dalle principali capitali estere e da New York alla posizione di caposervizio viene operata dalla contrattazione collettiva (art. 11 CCNLG), in assenza di una specifica qualifica contrattuale, al solo fine del riconoscimento del relativo trattamento economico, con la conseguenza che, venuto meno l'incarico estero, il medesimo trattamento non ha più titolo per essere corrisposto; quanto poi all'indennità prevista dall'art. 22, la Corte ha rilevato come dall'istruttoria non fosse emerso alcun elemento tale da far ritenere la permanenza di un legame del Ficoneri con la sede di provenienza (Roma), al contrario risultando stabile, e protratta per un notevole periodo di tempo, la sua assegnazione alla sede di New York: ciò che doveva indurre a ritenere corretta l'ipotesi del trasferimento, in luogo dell'ipotesi della trasferta, e fondato il diritto all'indennità;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso il giornalista con unico motivo, cui ha resistito Telecom Italia Media S.p.A. con controricorso;
con lo stesso atto la società ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito a sua volta il ricorrente principale con controricorso;
il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni; all'udienza del 10 settembre 2019 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società La 7 S.r.l., già intervenuta nel giudizio di appello - in forza di atto di intervento volontario - quale soggetto cedente ex art. 2112 cod. civ.; a seguito di detta ordinanza e della conseguente notifica, nel termine fissato, degli atti di ricorso principale e incidentale, la società La 7 S.p.A. (già La 7 S.r.l.) ha depositato controricorso, con il quale ha proposto anch'essa ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui il Ficoneri ha resistito con controricorso; sia il ricorrente principale, sia le ricorrenti incidentali, hanno depositato memorie illustrative;
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta i ricorsi incidentali; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1 stesso articolo 13, se dovuto