Banca di Ancora Credito Cooperativo vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/11/2020
Consolani Alessandro è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Alessandro Lucchetti mentre Banca di Ancora Credito Cooperativo è stata affiancata dagli avvocati Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia, Mirco Rossini e Barbara Santoro.
La Banca di Ancona credito coop. propogz, appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ancona rigettò la sua domanda diretta alla declaratoria di insussistenza del diritto del dipendente Alessandro Consolani a percepire l'indennità di disagio secondo la misura calcolata nella diffida emessa dal Ministero del lavoro, lamentando l'erroneità dell'interpretazione dell'accordo regionale del 26.11.09 intervenuto tra le Federazioni delle banche e le rappresentanze sindacali nel senso che l'indennità di disagio andrebbe corrisposta calcolando il numero complessivo dei chilometri percorsi dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, purché la distanza tra i due luoghi sia superiore a 20 KM, laddove, secondo l'appellante tale indennità andrebbe corrisposta solo per i chilometri eccedenti i 20. Resisteva il Consolani.
Con sentenza depositata il 26.1.16, la Corte d'appello di Ancona accoglieva il gravame, riformando integralmente la pronuncia impugnata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consolani, affidato a quattro motivi, cui resiste la Banca con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.M. ha presentato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.