Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Telecom Italia S.p.A vince in Cassazione


Pubblicato il: 9/22/2020

Gargaro Cecilia Rosa è stata rappresentata dall'avvocato Domenico Garofalo mentre Telecom Italia S.p.A. è stata affiancata dagli avvocati Arturo Maresca, Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia e Enzo Morrico.

La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di Cecilia Rosa Gargaro intesa all'accertamento della illegittimità dei due licenziamenti intimati da Telecom Italia s.p.a., per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto, e della domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di protezione gravanti sulla datrice di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

La Corte di merito, per quel che ancora rileva, premesso che i due licenziamenti erano stati comunicati nella medesima data e che non emergevano dati istruttori significativi dell'anteriorità dell'uno rispetto all'altro, richiamato il principio della ragione più liquida nella trattazione delle questioni, ha preso in considerazione il licenziamento collegato al superamento del periodo di comporto (laddove il giudice di prime cure si era espresso in relazione al licenziamento disciplinare) e lo ha ritenuto fondato osservando che alla data del 17 maggio 2001, alla luce delle emergenze istruttorie, risultava superato il limite di 365 giorni di assenza per malattia da computarsi, in conformità della previsione collettiva, nell'ambito di un periodo di 18 mesi consecutivi <<precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso». Ha respinto la domanda risarcitoria riconducendo, alla stregua della prova espletata, le condotte datoriali denunziate all'ambito delle normali dinamiche relazionali dell'ambiente di lavoro, prive di intrinseci connotati di ingiuriosità e di vessatorietà.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Cecilia Rosa Gargaro sulla base di tre motivi: la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.