Trenitalia perde in cassazione.
Pubblicato il: 12/10/2019
Trenitalia è stata rappresentata dall'avvocato Enzo Morrico, dello studio Maresca, Morrico, Boccia & Associati, mentre De Stefano Giuseppe è stato seguito dall'avvocato Ferdinando Salmeri.
Con sentenza n. 3920 del 31.8.2017 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede e in sede di riassunzione a seguito di rinvio da parte di questa Corte (sentenza n.16465 del 2015) ha accolto il ricorso proposto da Giuseppe De Stefano inteso ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 4.12.2012 da Trenitalia s.p.a. per aver presentato certificati medici di malattia per i periodi dapprima dal 17 al 20 luglio 2012 e poi sino al 26 luglio nonostante svolgimento di attività extralavorativa (pesca subacquea in apnea per due volte e per alcune ore) incompatibile con il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che l'infrazione disciplinare addebitata al lavoratore fosse contemplata dal c.c.n.l. applicato in azienda tra le condotte punite con sanzione conservativa, prevedendo l'art. 60 del contratto collettivo - la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni sia per i comportamenti che "in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio (che) abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi", sia per la simulazione della malattia.
La società Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a sei motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.